Depositi IVA

I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993, servono per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dove sono conservati.
Nei casi previsti dal comma 6 del citato articolo 50-bis, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chi estrae i beni ed è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta.

L'estrazione si effettua in reverse charge se i beni introdotti sono di provenienza extraue e chi li estrae ha dei reqisiti di affidabilità fiscale.

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52 recensioni.

Depositi IVA "alleggeriti" - Istruzioni Assonime sull'autofattura

Circolare assonime n. 28 del 4.7.2003 a commento della RM. 113/E del 22.5.2003 casi di non abbligatorietà di emissione di autofattura quando si estraggono i beni da un deposito IVA.

Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 185 del 08/07/2003 pag. 26

Recensione di Roberto Castegnaro


Per i depositi IVA due registrazioni

Risoluzione sugli acquisti da soggetti comunitari

Autore: Portale Renato Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 140 del 23/05/2003 pag. 26

Recensione di Stefano Colombo