Depositi Doganali

Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Inoltre, quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

- deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;

- deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).

Normativa di riferimento

Artt. 237-242 del Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione)

Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Reg. (UE) 2015/2446 (Regolamento delegato)

Art. 1, p. 11 del Reg. (UE) 2015/ 2447 (Regolamento di esecuzione)

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018 


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Cessione beni nei depositi doganali obbligo di emissione della fattura

Le cessioni di beni non importati, ma in regime di transito esterno, effettuate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del cedente – stabilito o meno nel territorio dello Stato – vanno comunque fatturate, per consentire i controlli

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/01/2023

Recensione di Roberto Castegnaro