Procedura semplificata di fusione quando non vi partecipano società per azioni.
[Ordinario]
Recensione di Paolo Robinelli Pubblicata il 05/08/2004
Autore: Zanetti Enrico Fonte: Contabilità Finanza e Controllo nr. 05/2004 del 29/04/2004 pag. 482
Classificazione:
Leggi collegate:
D.Lgs 5 (17-01-2003) - Società Riforma 2003
Le fasi della fusione. La procedura ultrasemplificata.
Fase 1: predisposizione del progetto di fusione e atti correlati.
Fase 2: deposito e iscrizione degli atti.
Fase 3: decisione dei soci sulla fusione.
Fase 4: iscrizione della decisione e degli atti sottostanti.
Fase 5: consenso espresso dei terzi o periodo di sospensione.
Fase 6: stipula dell'atto di fusione e sua iscrizione.
Procedura "ultrasemplificata".
Fase 2: deposito e iscrizione degli atti.
Fase 3: decisione dei soci sulla fusione.
Fase 4: iscrizione della decisione e degli atti sottostanti.
Fase 5: consenso espresso dei terzi o periodo di sospensione.
Fase 6: stipula dell'atto di fusione e sua iscrizione.
Procedura "ultrasemplificata".
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro