Le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre sono iscritte nell’attivo circolante.
l’Oic 21 precisa che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a un quinto del capitale della partecipata, o a un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge: le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.
Le cessioni di partecipazioni immobilizzate per valori superiori ai 5 milioni di Euro devono essere comunicate alla direzione regionale competente.Modalità e dati da indicare nella comunicazione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Guida Normativa nr. 111 del 25/06/2003 pag. 6Recensione di Roberto Castegnaro