Istituto che risale al 1983, si basa su un principio elementare, il possesso di determinati beni rileva"ricchezza" e quindi capacità di spesa per poter entrare in possesso di tali beni.
La capacità di reddito del contribuente persona fisica è presunta dal possesso di beni o servizi di cui il contribuente dispone, detta capacità di reddito viene confrontata dall’amministrazione finanziaria con il reddito complessivo dichiarato per quell'anno.
Norma di riferimento è l'art. 38 del DPR. 600 il quale prevede che:
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può' essere altresì' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del DPR. n. 917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.
Leggittima la rettifica del reddito applicando il redditometro ma è esclusa la sanzione quando il contribuente non poteva conoscere gli indici di ricchezza.
Autore: Trovato Sergio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 281 del 15/10/2005 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
La disciplina generale dell'accertamento tramite lo strumento del Redditometro.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale nr. 8/2005 del 01/09/2005Recensione di Roberto Castegnaro
Modalità e calcoli per determinare il reddito sintetico (redditometro), il principio si base sul possesso di beni o servizi.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 188 del 11/07/2005 pag. 1232Recensione di Roberto Castegnaro
I valori del redditometro riferiti agli anni 2004 e 2005 sono aumentati rispetto al 1992 del 42.4% per adeguarli all'Istat.
Autore: Non Definito . Fonte: Italia Oggi nr. 134 del 07/06/2005 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
I valori del redditometro riferiti agli anni 2002 e 2003 sono aumentati del 35.7% per adeguarli all'Istat.
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 118 del 30/04/2005 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Lo strumento introdotto nel '73 non tiene il passo con le modifiche legislative. Situazioni paradossali con deduzioni che diventano detrazioni e con no tax area.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 86 del 29/03/2005 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
In GU. 26 del 2.2.2005 il provvediemnto del 7.1.2005 col quale si adeguano i valori 2000 e 2001 della tabella per determinare il reddito presunto sulla base del possesso di vari beni.
Autore: Non Definito . Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 33 del 03/02/2005 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro