Il trust è un istituto di origine anglosassone, un istituto giuridico la cui crescita nel nostro ordinamento è stata di fatto impedita, per lo più, da una differente concezione del diritto di proprietà e da controverse imposizioni fiscali.
Il trust è un rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto, chiamato trustee (o fiduciario), a cui sono attribuiti diritti e poteri di un vero e proprio proprietario (o legal owner) gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico.
Il Trust è caratterizzato dal fatto che:
A seguito alla firma della “Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust” avvenuta il 1° luglio 1985, l'Italia ne ha effettuato la ratifica (primo Paese di Civil law) mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, a in vigore dal 1° gennaio 1992.
Riepilogando avremo
Il Trustee: amministra il trust;
Il Protector: la cui nomina è facoltativa, ha funzioni di controllo ed eventuale sostituzione/supplenza del Trustee;
Il Settlor o Disponente: è colui che ha conferito i beni al trust e ne ha definito le regole;
Il Beneficiario: è colui a favore del quale è stato costituito il Trust.
Sentenza del tribunale di Bologna che riconosce validità degli atti stipulati in Italia.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 282 del 14/10/2003Recensione di Roberto Castegnaro
I redditi generati dal patrimonio costituente il Trust, sono imponibili in capo al trustee, al settlor o in capo al trust quale autonomo soggetto d'imposta?
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 30/2003 del 04/08/2003 pag. 4658Recensione di Roberto Castegnaro