Accordi preventivi bi/multilaterali: arrivano i codici per la commissione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/12/2021


Classificazione:

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Accordi preventivi bilaterali o multilaterali da parte delle imprese che intendono stipulare intese con Stati esteri, finalizzate a evitare le doppie imposizioni.


Sono “180T” e “181T” i codici tributo da utilizzare, tramite il modello di pagamento F23, per il versamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali o multilaterali da parte delle imprese che intendono stipulare intese con Stati esteri, finalizzate a evitare le doppie imposizioni. A istituirli la risoluzione n. 76/E del 21 dicembre 2021

Il pagamento di una commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale trae origine dall’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, cosi come descritto ai commi 3-bis e 3-ter, inseriti dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 1101, legge n. 178/2020).
La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della commissione.

Il provvedimento direttoriale ha stabilito che la commissione sia versata mediante il modello F23 indicando il relativo codice tributo e con la risoluzione odierna vengono istituiti i codici tributo:

  • “180T” denominato “Commissione per l’accesso agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-bis del d.P.R. 600/73”;
  • “181T” denominato “Commissione per il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali – art. 31-ter comma 3-ter del d.P.R. 600/73”.

Inoltre, in sede compilazione del modello di pagamento vanno indicati

  • nel campo 6 “codice ufficio o ente”, il codice “L7A”; denominato “Agenzia delle Entrate - Divisione contribuenti”
  • nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, l’anno di presentazione dell’istanza di accordo preventivo o dell’istanza di rinnovo dell’accordo preventivo, nel formato “AAAA
  • nel campo 11 “codice tributo”, il codice tributo (“180T” oppure “181T”).

Le somme riscosse con i codici tributo “180T” e “181T” sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ovunque riscosse, con imputazione al capo VI - capitolo 2020, denominato “Contributo per internazionale, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

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