“Aiuti di Stato”, come correggere il prospetto aiuti di stato nel quadro IS

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/04/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/04/2021


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Ris. 26 dichiarazione integrativa, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate provvederà a effettuare la correzione


La risoluzione n. 26/E del 15 aprile 2021 ai contribuenti che hanno segnalato di aver commesso l’errore.

I contribuenti che hanno inserito nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali 2018 l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione, su cui è calcolata l’agevolazione, anziché l’importo del contributo spettante, potranno correggere l’errore presentando una dichiarazione integrativa, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate provvederà a effettuare la correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente indicato nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna) dell’aiuto individuale.

L’esigenza di rimediare alla svista riguarda, innanzitutto, la deduzione forfetaria Irap allora prevista in caso di assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in determinati (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, Dlgs n. 446/1997 (codice aiuto 354).

La deduzione doveva essere riportata nel rigo IS2 colonna 2 del modello Irap/2019, mentre l’aiuto spettante andava indicato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto “Aiuti di Stato”.

Il Registro nazionale aiuti di Stato, istituito presso il Mise, ha lo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Le regole per il suo funzionamento sono state definite con il decreto interministeriale n. 115/2017. In particolare, il Regolamento distingue gli aiuti subordinati a provvedimenti di concessione da quelli automatici” e “semi-automatici”, ossia fruibili senza specifica autorizzazione.

L’Agenzia delle entrate gestisce quest’ultimi e ne registra l’importo nell’Rna sulla base dei dati indicati dai contribuenti nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni fiscali.
Nel quadro devono essere segnalati i contributi i cui presupposti si sono verificati nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L’amministrazione finanziaria procede con la conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione che contiene l’agevolazione.

La risoluzione precisa che nelle istruzioni alla compilazione del quadro “Aiuti di Stato” della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche è specificato che l’ammontare complessivo del beneficio spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo.

Quindi, se il contribuente ha fatto confusione indicando la deduzione o la variazione in diminuzione al posto dell’ammontare del beneficio, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in Rna, per recuperare potrà presentare una dichiarazione integrativa, in base ai commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2, Dpr n. 322/1998, segnalando l’importo corretto. L’Agenzia poi procederà a effettuare la correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in Rna dell’aiuto individuale.
L’irregolarità comporta la sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2mila euro (comma 1, articolo 8, Dlgs n. 471/1997) con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.

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