Autonomia e trasparenza fiscale nel nuovo bilancio
[Ordinario]
Recensione di Paolo Robinelli Pubblicata il 12/10/2003
Autore: Patroni Negri Letizia Fonte: Contabilità Finanza e Controllo nr. 03/2003 del 01/03/2003 pag. 246
Classificazione:
Eliminazione dell’interferenza dei criteri tributari sul risultato economico e civilistico e iscrizione esplicita della fiscalità differita nelle tre parti del bilancio
L’intento del Legislatore è dare al bilancio d’esercizio completa autonomia dalla normativa fiscale in modo che lo stesso venga redatto solo in base alle norme del codice civile, stabilendo che ogni variazione apportata al risultato economico civilistico per giungere al reddito fiscale deve avere luogo esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, non deve influenzare il processo di attribuzione dell’utile (o della perdita) all’esercizio.
La riscrittura dell’articolo 2425 del codice civile cambia la numerazione abbinata alla voce del conto economico “utile (perdita) dell’esercizio”, ora n. 23 e non più n. 26.
La fiscalità differita deve essere evidenziata nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, così che i nuovi art. 2424 e 2425 cod
La riscrittura dell’articolo 2425 del codice civile cambia la numerazione abbinata alla voce del conto economico “utile (perdita) dell’esercizio”, ora n. 23 e non più n. 26.
La fiscalità differita deve essere evidenziata nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, così che i nuovi art. 2424 e 2425 cod
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