Contributo di 2 euro per le importazioni di modico valore la circolare 4/2026
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/02/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2026
L’Agenzia delle dogane detta ulteriori istruzioni sulla natura del contributo di 2 euro per le spese di sdoganamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2026
Pare ci sarà un rinvio del contributo in parola per coordinari con gli altri paesi UE ma nel frattempo L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 4/2026, fornisce nuove precisazioni sul contributo di 2 euro applicato alle spedizioni di modesta entità provenienti da Paesi terzi.
Inquadramento del contributo
Le Dogane confermano che il contributo, istituito dalla legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128), essendo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali, non è un diritto doganale, di conseguenza non deve essere computato nella base imponibile ai fini Iva.
Altri chiarimenti
La circolare precisa fra l’altro che i tracciati dichiarativi interessati dal contributo sono esclusivamente H1 e H7.
Il contributo non è dovuto nel caso in cui la merce sia reimportata nell’ambito della temporanea esportazione (ex articolo 72 dell’Allegato 1 al Dlgs. n. 141/2024).
In particolare, non si applica per le importazioni in cui viene utilizzato il codice regime 61, 63, 68.
Il contributo deve essere riscosso all’atto dell’importazione definitiva. Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l’immissione in libera pratica. Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto nel caso in cui vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45. La circolare fornisce inoltre ulteriori indicazioni riguardo alle dichiarazioni H1.
Di conseguenza sono modificate le istruzioni contenute nel precedente documento di prassi (circolare n. 37/2025).
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