Bilanci, contributi Pa censiti sul web
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/04/2019
Autore: Cavalluzzo Nicola Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/04/2019
Il DL Crescita interviene sugli obblighi di informativa sui contributi ricevuti
Soggetti interessati sono: le imprese; associazioni, fondazioni e onlus; cooperative sociali con attività a favore degli stranieri.
La pubblicazione delle informazioni, oltre che sui propri siti internet, può essere effettuata anche sui siti delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno (prima era il 28 febbraio).
Per le imprese non obbligate alla Nota Integrativa e per quelle che la redigono col bilancio abbreviato ex art. 2435bis, l’obbligo viene assolto, come per le associazioni, con la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito internet o su quello dell’associazione di categoria entro il 30 giugno.
Le altre imprese dovranno indicare, nella nota integrativa al bilancio 2018, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi e contributi ricevuti nel corso del 2018 ma solamente i «contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria».
Nel caso degli aiuti di Stato e per i così detti de minimis, la loro pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro degli aiuti di Stato, evita l'indicazione in Nota integrativa purché nella stessa si dichiari l’esistenza di contributi oggetto di obbligo di pubblicazione nell’anzidetto Registro nazionale degli aiuti (c. 125 quinquies).
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