Bonus “Natale” la circoalre 19/2024 sui 100 €.

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/10/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/10/2024


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Il contributo non concorre alla base imponibile Irpef e viene riproporzionato in base al periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024


La circolare n. 19/E dell’Agenzia delle entrate sulle disposizioni in materia di benefici corrisposti ai dipendenti, che prevedono l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri (articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024, l’Omnibus).

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:

  1. avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro
  2. avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (Dpr n. 917/1986), oppure, in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del Tuir
  3. avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.

L'Agenzia precisa che è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) e, inoltre, che sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, considerato che essa fa riferimento al solo articolo 49 del Tuir (redditi di lavoro dipendente).

L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Al riguardo, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del reddito di riferimento, nonché la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).

Riguardo al nucleo familiare monogenitoriale, la circolare precisa che questo sussiste qualora, alternativamente, l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) o affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In tali ipotesi, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente; in tal caso l’eventuale situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.

Nel documento di prassi sono, poi, illustrate le ipotesi in cui l’indennità non spetta poiché l’altro genitore convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Il sostituto d’imposta pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti. In presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.

Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, corredata delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.

Le somme corrisposte sono recuperate dai medesimi sostituti sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Successivamente, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.

Resta fermo che il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef.

In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

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