CAPITALE SOCIALE IN CASO DI PERDITE NELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E NELLA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/01/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/01/2019
La disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate e nelle s.r.l. a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000.
Segnaliamo un interessante studio del Consiglio Notarile di Milano che sia per s.r.l. semplificate sia per le s.r.l. a capitale ridotto si pone l'interrogativo dell'applicabilità della disciplina prevista nelle s.r.l. "ordinarie" della riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo (art. 2482-bis c.c.) e della c.d. alternativa "ricapitalizza, liquida o trasforma" in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (art. 2482-ter c.c.).
Indietro