Carburanti, non imponibilità Iva per cessioni agli intermediari
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/01/2017
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/01/2017
Classificazione:
Superati i precedenti orientamenti, l’AE estende la non imponibilità Iva ex art. 8-bis anche alle cessioni di carburante effettuate con l’intervento di soggetti intermediari (bunkeraggio).
La risoluzione 1/E/2017 di ieri segue infatti la recentissima giurisprudenza della Corte di giustizia Ue secondo cui la specifica ipotesi di non imponibilità può essere duplicata, ovvero può essere applicata sia alle cessioni effettuate direttamente nei confronti dell’armatore, che alle precedenti operazioni di cessioni effettuate nei confronti di trader, nazionali o esteri, purché questi ultimi non entrino in possesso dei beni. quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta un intermediario indicandogli la nave, la quantità di carburante e il porto di ormeggio, mentre l’intermediario individua il fornitore che effettuerà la consegna del carburante.
In questi casi vi sono due distinti trasferimenti, uno dal fornitore al trader e un altro dal trader all’armatore.
In questi casi vi sono due distinti trasferimenti, uno dal fornitore al trader e un altro dal trader all’armatore.
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