Contribuenti, 60 giorni di tutela

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/09/2014

Autore: Miele Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/09/2014 pag. 37


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La giurisprudenza ritiene non derogabile, salvo casi eccezionali, il diritto di rispondere di chi subisce le verifiche


La fase intermedia tra la chiusura delle operazioni di verifica presso il contribuente e l'emissione dell'atto impositivo costituisce uno dei momenti principali in cui il contribuente può esercitare il diritto di difesa e l'amministrazione finanziaria deve tenerne conto, pena l'invalidità dell'atto.
L'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di questo termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

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