CONTRIBUTI IN BILANCIO Trasparenza sui contributi pubblici nella nota integrativa o sul sito web

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/03/2020

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/03/2020


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Obbligo di indicare in bilancio le erogazioni pubbliche ricevute nello scorso esercizio.


Non vanno riportati gli importi complessivi fino a 10mila euro Semplice menzione per i benefici censiti nel registro nazionale.

Si devono comunicare col criterio di cassa, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 D.lgs 165/01 e dai soggetti assimilati di cui all’articolo 2-bis DL. 33/13.

Le disposizioni di riferimento sono i commi 125 e ss.dell’articolo 1 della legge 124/17, nella versione emendata lo scorso anno (a bilanci oramai chiusi) dall’articolo 35 del decreto Crescita 34/19.

Enti non commerciali

Onlus, fondazioni, alcune associazioni e cooperative sociali, queste ultime interessate anche dal comma 125-sexies, hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni richieste nei propri siti o portali web, entro il 30 giugno di ogni anno.

Imprese

Le imprese che esercitano le attività commerciali ex art. 2195 del cc., (le coop sociali sono anche imprese commerciali).

I benefici ricevuti vanno indicati in nota integrativa

Il c. 125-bis prevede che i soggetti che redigono il bilancio abbreviato e quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa adempiono all'obbligo entro il 30 giugno, indicando gli aiuti nel proprio sito o sul portale dell’associazione di categoria.

Secondo l'autore è sbagliato assimilare chi redige il bilancio in forma abbreviata e ha l’obbligo di pubblicare la nota integrativa da chi può non farlo come le micro imprese ex art. 2435-ter Codice civile o è esonerato dagli obblighi di pubblicazione come le società di persone. L'autore presume la presenza di un refuso, considerato che il testo della norma è poco coerente con la relazione accompagnatoria.

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