Contributo di solidarietà 2023 la circolare 4/2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/02/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/02/2023
Per le imprese che operano nel settore energetico, un prelievo una tantum
Nella circolare n. 4 del 23 febbraio 2023, i primi chiarimenti sul prelievo una tantum 2023 e le modifiche apportate al “contributo straordinario” approvato dal decreto Ucraina.
La legge di Bilancio 2023 (legge n. 179/2022), ha previsto alcune misure straordinarie riguardanti le imprese che esercitano attività nel campo della produzione e vendita dell’energia, del gas metano, del gas naturale e dei prodotti petroliferi. Si tratta dell’istituzione di un nuovo “contributo di solidarietà per il 2023” a carico di tali soggetti, nonché di alcune modifiche riguardanti il contributo straordinario per gli stessi previsto dall’articolo 37 del Dl n. 21/2022 (“decreto Ucraina”), entrambi volti a finanziare le misure contro il caro bollette.
Nuovo contributo di solidarietà per il 2023
La legge di Bilancio 2023, in aderenza al regolamento (UE) 2022/1854, ne ha disciplinato l’ambito soggettivo di applicazione, la base imponibile, l’ammontare di contributo dovuto, le modalità di versamento e il rapporto con le altre imposte.
L’ambito soggettivo è costituito dai soggetti operanti nel settore energetico che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), hanno conseguito ricavi derivanti dalle attività indicate in premessa pari ad almeno il 75% dei ricavi complessivi annui.
Il contributo è dovuto, in particolare, dai soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, incluse le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, ma con l’eccezione degli enti non commerciali. Le stabili organizzazioni, in particolare, calcolano il suddetto limite del 75% considerando i soli ricavi imputabili alle attività svolte dalla stabile organizzazione in Italia.
Rientrano nel perimetro soggettivo del prelievo anche i soggetti Ires che abbiano optato per la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale, nonché le società che imputano ai soci il reddito pro-quota in base al regime della trasparenza.
Sono soggetti esclusi dal pagamento del contributo quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e carburanti, nonché le piccole imprese e le micro imprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 47.30.00).
Il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50 % su una base imponibile che, di fatto, è costituita dagli “extraprofitti”. Questa, infatti, è pari all’ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 10 % la media dei medesimi redditi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti.
Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.
Per le società che optano per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza, inoltre, il reddito deve essere determinato autonomamente. Le società trasparenti, di conseguenza, calcolano il reddito indipendentemente dall’imputazione, a valle, delle quote ai soci, così come le società partecipanti lo determinano senza tener conto delle quote di reddito ad essi imputati da altri soggetti passivi.
L’ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 % del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Per le stabili organizzazioni tale limite si applica prendendo a riferimento il fondo di dotazione fiscalmente congruo di cui all’articolo 152, comma 2, del Tuir.
Il versamento del contributo dovuto deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Fanno eccezione:
- i soggetti che, per effetto delle previsioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i quali versano il contributo entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio
- i soggetti con esercizio sociale “a cavallo” dell’anno solare, i quali possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Per tale prelievo, tuttavia, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso.
Modifiche al contributo straordinario ex articolo 37 del decreto Ucraina
La novità più rilevante è che il contributo straordinario viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari dalle attività del settore energetico. Tale delimitazione dell’ambito soggettivo non comporta tuttavia effetti sull’ambito oggettivo del contributo: la base imponibile del contributo resta ancorata alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive, desumibile dalle LIPE, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, rispetto al medesimo saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Non concorrono invece più alla determinazione della base imponibile, benché si tratti di operazioni riportate nei totali delle operazioni attive e passive desumibili dalle LIPE:
- le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali tra i soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del contributo stesso;
- le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’Iva.
Il soggetto che, per effetto di tali modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023.
Tale ultima data, tuttavia, non rappresenta una “rimessione in termini”. I soggetti che, non essendo incisi dalle citate modifiche, abbiano omesso in tutto o in parte il versamento del contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022, pertanto, non possono ricorrere al ravvedimento operoso e subiranno l’applicazione delle sanzioni in misura doppia (vedasi articolo 42 del Dl n. 115/2022, “decreto Aiuti-bis”).
Nel caso opposto di contributo versato oltre il dovuto, invece, l’eccedenza di versamento può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.
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