COPIA DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO SENZA FIRMA DEL CONTRIBUENTE - Per il modello scartato re-invio entro 5 gg-

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/10/2016

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/10/2016


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Le formatità di firma e rilascio documentazione relative alle dichiarazioni dei redditi. Impegno a trasmettere rilascio copia firme


L’agenzia delle Entrate ha confermato che la copia non deve necessariamente riportare la firma del contribuente (risoluzione n. 354/E del 2008).

L’amministrazione aveva infatti opportunamente evidenziato che dal testo dell’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del Dpr 322/1998, si evince chiaramente che la sottoscrizione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, mentre per gli incaricati della trasmissione tale requisito non è prescritto.

Ecco il testo della norma interessata

Art. 3 commi 9 e 9bis DPR. 322/98

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

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