Decreto Adempimenti – 2 i termini di invio delle dichiarazioni
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/04/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/04/2024
Il nuovo calendario delle scadenze per la trasmissione dei modelli Redditi, Irap e dei sostituti d’imposta. 2023, 2024 e 2025.
Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Con la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative e lo scadenzario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni.
I nuovi termini, frutto del combinato disposto degli articoli 11 del decreto Adempimenti (Dl n. 1/2024) e dell’articolo 38 del decreto sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024), interessano le dichiarazioni fiscali riguardanti le imposte sui redditi (modelli “Redditi”), l’imposta regionale sulle attività produttive (modello Irap) e le dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770).
Modificati quindi i termini di presentazione delle dichiarazioni Redditi, Irap e dei sostituti d’imposta.
La modifica dei termini non riguarda la presentazione del modello 730, la cui scadenza rimane quella ordinaria del 30 settembre.
2023 15 ottobre
Le novità, si applicheranno per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, riguardano esclusivamente le imposte sui redditi e l’Irap.
In particolare, per le persone fisiche, società e associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, la trasmissione del modello Redditi sarà considerata tempestiva quando effettuata tra il 1° maggio e il 15 ottobre 2024 (se presentata, da persone fisiche, tramite un ufficio di Poste italiane Spa, la consegna dovrà essere fatta tra il 1° maggio e il 1° luglio 2024).
Per i soggetti Ires, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024, ovvero entro il giorno 15 del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, cioè con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per questa ultima categoria di soggetti, qualora il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scada successivamente alla data del 2 maggio 2024, la trasmissione della dichiarazione potrà essere fatta entro i termini previgenti, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Resta ferma la data di scadenza del 31 ottobre 2024, per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, del modello 770.
2024 30 settembre
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, modelli 2025, le scadenze per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali saranno, invece, diverse.
Sarà, inoltre, previsto un termine di presentazione “iniziale” per tutti i soggetti, che andrà a circoscrivere la trasmissione delle dichiarazioni a un periodo temporale prestabilito.
In particolare, le scadenze per la presentazione del modello Redditi e Irap saranno:
- dal 15 aprile al 30 settembre 2025, per le persone fisiche, società e associazioni (articolo 5 del Tuir) che presentano la dichiarazione in via telematica
- dal 15 aprile al 30 giugno 2025, se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane Spa
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il modello 770 potrà, invece, essere trasmesso nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2025.
2025 30 settembre
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi, entreranno a “regime” i termini di trasmissione dei modelli Redditi e Irap di seguito riportati:
- dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo, per le persone fisiche e società e associazioni (articolo 5 del Tuir) che trasmettono la dichiarazione in via telematica
- dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo, se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane Spa
- per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo, mentre, per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- Per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta del modello 770, i termini a “regime” saranno compresi tra il 1° aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo.
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