Definizione agevolata liti pendenti regole e modello di domanda

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/09/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/09/2022


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Approvato lo schema di domanda e relative istruzioni di compilazione


La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Corte di cassazione è prevista dall'articolo 5, legge n. 130/2022, con provvedimento del 16 settembre, è approvato lo schema di domanda, con le relative istruzioni di compilazione, e individuate modalità e termini di presentazione del modello per aderire

Rientrano nella definizione agevolata le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione di valore non superiore a 100mila euro per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e quelle di valore non superiore a 50mila euro per le quali l’Agenzia sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito. Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare domanda, per ciascuna controversia, entro il 16 gennaio 2023.

La definizione in dettaglio

Sono definibili le controversie pendenti davanti alla suprema Corte, per le quali l’Agenzia risulti:

  • integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle liti sia non superiore a 100mila euro, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
  • soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle liti, sia non superiore a 50mila euro, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato.
Non sono definibili le controversie in cui il contribuente risulta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Come e quando

La domanda di definizione agevolata va fatta inviando, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, entro il 16 gennaio 2023, una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria, utilizzando esclusivamente il modello approvato. A questo va allegata la copia di un documento valido di identità del firmatario dell’istanza e la ricevuta del versamento effettuato tramite F24.

Pagamento

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione. Con separata risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare nell’F24. La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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