Dichiarazione 2021, giorni contati per Cig e Naspi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/06/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2021


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Come indicare nella dichiarazione dei redditi 2020, il numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di indennità per disoccupazione agricola, Cig e Naspi.


la risoluzione n. 41 del 4 giugno 2021, detta le istruzioni su come indicare nella dichiarazione dei redditi 2021(modelli 730 e Redditi Pf), relativa all’anno d’imposta 2020, il numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di erogazione, da parte dell’Inps, delle indennità per disoccupazione agricola, Cig e Naspi.
 
Il dubbio deriva dalle modifiche introdotte dal Dl n. 3/2020 che, a partire dal 1° luglio 2020, ha sostituito il bonus Irpef con un trattamento integrativo o con un’ulteriore detrazione fiscale. La nuova disciplina ha comportato l’inserimento, nei modelli dichiarativi, di due distinti semestri al fine di determinare i benefici ante e post modifica. Ciò è avvenuto anche per la Certificazione unica 2021 dove è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”).

Il contribuente che nello scorso anno ha percepito redditi di lavoro dipendente e indennità di disoccupazione agricola dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi sia i giorni rilevati nella Cu dell’ente che ha erogato l’indennità che in quella rilasciata dal datore di lavoro, fino a un massimo di 365 giornate lavorative.

Il chiarimento richiesto riguarda, in particolare, la corretta indicazione dei giorni in caso di somme percepite anche in riferimento alle giornate lavorate nel 2019.
 
La nuova disciplina, spiega l’Agenzia, si muove in due direzioni.

La prima prevede un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi a questo assimilati, la cui relativa imposta lorda è superiore alle detrazioni di lavoro dipendente spettanti. L’integrazione, determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi dal 1° luglio 2020, è di 600 euro per il 2020 e sale a 1.200 euro per il 2021. Usufruiscono del beneficio i lavoratori il cui reddito non è superiore a 28mila euro.

La seconda via riconosce, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione fiscale, anche in questo caso ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi ad esso assimilati, ma, questa volta, con reddito complessivo superiore a 28mila euro e fino a 40mila euro. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro, diminuisce con l’innalzamento del reddito complessivo e diventa pari a zero quando raggiunge la soglia dei 40mila euro.
 
Come conseguenza della nuova disciplina, nella Cu 2021 dell’Inps, i contribuenti coinvolti troveranno l’indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 “Primo semestre” e punto 14 “Secondo semestre”).

I dubbi proposti possono essere risolti, osserva l’Agenzia, prendendo come riferimento i chiarimenti forniti con la circolare n. 137/1997 proprio in materia delle modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura.

Gli stessi criteri sono applicabili, in particolare, anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione, in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti per il 2020, con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché non si superi il limite massimo di 365 giorni.

 

Di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, potrà essere computato il numero di giorni indicato nella Cu Inps 2021, a prescindere dai semestri, consentendo al lavoratore di recuperare tutti i benefici che gli competono.
Per quanto riguarda la compilazione del modello il contribuente, prendendo come riferimento i dati certificati dal datore di lavoro e dagli enti, nel rispetto della regola generale secondo cui la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare nella dichiarazione:

  • • per il primo semestre un numero di giorni non superiore a 181, e a 182 se il rapporto di lavoro è inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, perché, trattandosi di anno bisestile, va considerato il 29 febbraio 2020
  • • per il secondo semestre un numero di giorni non superiore a 184. 

In conclusione, nella dichiarazione 2021, relativa allo scorso anno, può essere riportato un numero di giorni riferiti al primo e al secondo semestre anche diversi da quelli certificati nella Certificazione unica rilasciata dall’Inps, purché la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della stessa Cu, così da consentire al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

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