DL. sostegni bis e pagamento di cartelle e avvisi di accertamento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/07/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/07/2021
1. Pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento in stand by fino al 31 agosto, da effettuare entro il mese successivo. Nuovo calendario anche per onorare le rate delle definizioni agevolate
Doppio intervento in materia di riscossione nel Dl n. 73/2021, convertito in legge.
È confermata l’ulteriore proroga di due mesi per la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo – differimento che era già stato veicolato con il decreto “Lavoro e imprese” (articolo 2, Dl n. 99/2021), ora abrogato e i cui contenuti sono confluiti nel “Sostegni-bis” – e sono fissate nuove scadenze per mettersi a in regola con i pagamenti del biennio 2020-2021 relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.
Cartelle e avvisi: la sospensione prosegue fino al 31 agosto
L’articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021, come modificato in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni-bis”, sposta al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione:
- dei termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps (articoli 29 e 30, Dl n. 78/2010), in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021
- della proposta di compensazione volontaria tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973)
- degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.
La proroga è stata decretata intervenendo, ancora una volta, sul decreto “Cura Italia” (articolo 68, Dl 18/2020) e sul “decreto Rilancio” (articoli 145 e 152, Dl 34/2020), due dei primi provvedimenti urgenti varati dal Governo per sostenere economicamente famiglie, lavoratori e imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. I termini di sospensione lì indicati sono stati più volte differiti, per ultimo – prima del “Sostegni-bis” – dal decreto “Sostegni” (articoli 4 e 5, Dl n. 41/2021), che aveva fissato la deadline, per tutte e tre le sospensioni, al 30 aprile 2021.
Rate più “diluite” per le definizioni agevolate
L’altra novità in ambito riscossione arriva con l’articolo 1-sexies, inserito durante l’iter di conversione in legge del “Sostegni-bis”, e riguarda la rimodulazione delle scadenze per il pagamento delle rate dovute per gli anni 2020 e 2021 in relazione ad alcuni istituti di definizione agevolata:
- carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 3, Dl n. 119/2018 e articolo 16-bis, Dl n. 34/2019 – “rottamazione-ter”)
- carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e di Iva all’importazione (articolo 5, Dl n. 119/2018)
- carichi affidati all’agente della riscossione derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018 – “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica).
Gli adempimenti in questione sono già stati oggetto di svariate proroghe, l’ultima delle quali era stata sancita dal decreto “Sostegni” (articolo 4, Dl n. 41/2021), che aveva concesso la possibilità di versare tutte le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021 e quelle scadute e in scadenza nel 2021 entro il prossimo 30 novembre. Quindi, due soli appuntamenti.
Adesso, il “Sostegni-bis” offre un’ulteriore chance di “diluizione”, stabilendo che il versamento si considera tempestivo e, quindi, non pregiudica l’efficacia della definizione agevolata se viene effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021 (è sabato e il termine slitta al 2 agosto), per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020
- entro il 31 agosto 2021, per la rata scaduta il 31 maggio 2020
- entro il 30 settembre 2021, per la rata scaduta il 31 luglio 2020
- entro il 31 ottobre 2021 (è festivo, così come il giorno successivo; il termine slitta al 2 novembre), per la rata scaduta il 30 novembre 2020
- entro il 30 novembre 2021, per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2021 e quella in scadenza il prossimo 31 luglio 2021.
Per i versamenti in questione è disposta l’applicazione della norma di tolleranza sulla tardività lieve (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018): non si concretizza la prevista inefficacia della definizione per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, qualora il ritardo non superi i cinque giorni.
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