E-commerce da paesi Terzi, le regole per le dichiarazioni ridotte

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/04/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/04/2021


Classificazione:

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Soggetti che effettuano operazioni di importazione di merci di valore trascurabile da paesi Terzi destinate a privati


Prevista un’autorizzazione della direzione Dogane, riguardante le merci di valore trascurabile che vale fino all’entrata in vigore del pacchetto Iva per il commercio elettronico.

I soggetti che effettuano operazioni di importazione di merci di valore trascurabile da paesi Terzi destinate a privati, originate da transazioni commerciali connesse a vendite a distanza di beni mediante l’uso di un’interfaccia elettronica, come ad esempio un marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi simili, potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione.

Tali misure sono valide fino all’entrata in vigore delle norme relative al pacchetto Iva per il commercio elettronico.

Il valore trascurabile dei beni può essere ricondotto a due differenti soglie, rispettivamente di 22 o 150 euro e sarà indicato all’interno dell’autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito elenco, istituito presso la direzione delle Dogane denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria del soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro).

È in sintesi quanto indicato nella determinazione direttoriale del 6 aprile 2021 dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

La semplificazione prevede che i soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso un luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00, anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
Sono escluse dalla procedura le spedizioni che contengono prodotti alcolici, profumi e tabacco.
I requisiti che devono possedere i soggetti per entrare nell’elenco “Altri operatori economici” sono:

  • 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della
  • presente determinazione, nessun numero di operazioni minime mensili, per le
  • autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021
  • possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato”
  • utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
  • tracciabilità della filiera dal Paese terzo alla consegna
  • possibilità per Adm di accedere alla piattaforma “logistica” per i controlli
  • avere un’organizzazione del magazzino che consenta eventuali controlli dei beni
  • predisporre delle procedure che impediscano la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori.

Inoltre per le sole spedizioni di valore fino a 150 euro è necessaria anche:

  • la titolarità di autorizzazione alla dilazione di pagamento e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale
  • la disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo, a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, per tutte le dichiarazioni (valore da 22 a 150 euro).

Le autorizzazioni all’utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti indicati nella determinazione decadono trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Per l’autorizzazione all’iscrizione nell’Elenco nella sezione di interesse è necessario presentare una istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione presso l’ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

L’ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, per il tramite della direzione territoriale competente, una relazione con l’accoglimento o il rifiuto della domanda.

 

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