ENTI NON COMMERCIALI MOD. EAS LE VARIAZIONI ENTRO IL 3 APRILE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/03/2018
Autore: De Juliis Patrizia Fonte: Agenzia Entrate del 27/03/2018
L'invio telematico solo delle modifiche, intervenute nel 2017, che hanno interessato i dati precedentemente comunicati per fruire dei benefici fiscali
Ultimi giorni per gli enti associativi tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, mediante il modello Eas, le modifiche, intervenute nel corso del 2017, su dati e notizie rilevanti ai fini fiscali in precedenza già comunicati.
In tali casi, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo (che slitta per le festività al 3 aprile 2018) dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione per poter continuare così a beneficiare della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi.
Soggetti interessati: associazioni politiche (1), associazioni sindacali (2), associazioni di categoria (3), associazioni religiose (4), associazioni assistenziali (5), associazioni culturali (6), associazioni sportive dilettantistiche (7), associazioni di promozione sociale (8), associazioni di formazione extra-scolastica della persona (9), società sportive dilettantistiche (10), associazioni pro-loco (11), organizzazioni (12), altri enti (13).
L’adempimento deve essere effettuato soltanto se si tratta di variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario è contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche.
Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- i messaggi pubblicitari
- l’ammontare medio delle entrate complessive
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Altra ipotesi di ripresentazione del modello è quella relativa alla perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria): in tal caso, infatti, il modello deve essere ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Sempre in materia di termini di invio, e al di là delle ipotesi di ripresentazione di cui si è detto, si ricorda che, in linea generale, gli enti di nuova creazione sono tenuti alla trasmissione del modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione.
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={FFC36076-7166-4EDA-B2B3-D6762117BC10}
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