ESTROMISSIONE 2019 DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/02/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/02/2019


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Entro maggio 2019 l'imprenditore individuale può estromettere gli immobili con un considerevole vantaggio fiscale


La legge di bilancio 2019 (C. 66), rispolvera una norma già applicata nel 2016 e poi prorogata anche per il 2017, in quanto prevista dal c. 121 della legge di bilancio 2016 la nr. 208/2015, si tratta della possibilità di:

  • estromettere i beni dell’imprenditore individuale.

A condizioni fiscali più favorevoli rispetto alla normalità dei casi.

Per usufruire dei vantaggi, l’operazione deve essere fatta entro la fine del mese di maggio 2019.

L’agevolazione riguarda le imposte dirette ma non l’IVA che resta applicabile nei modi normali.

L’operazione è caratterizzate dal versamento di una imposta sostitutiva pari all’8% della plusvalenza realizzata.

Valore catastale degli immobili

Ulteriore agevolazione prevista dalla norma consiste nella possibilità di considerare il valore catastale degli immobili anziché il valore normale, notoriamente più elevato, nel determinare la plusvalenza da tassare.

Il valore catastale degli immobili si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti stabiliti dall’art. 52 c. 4 del TUR DPR. 131/86 vale a dire:

TIPOLOGIA

COEFFICIENTE

Terreni (reddito dominicale)

112,50

Categoria C/1 ed E

42,84

Categoria A/10 e D

63,00

Tutti gli altri fabbricati

126,00

Categoria B

176,40

Fabbricati "Prima Casa"

115,50

L’estromissione

La norma consente all’imprenditore individuale di estromettere dall’attività d’impresa, tutti i beni immobili strumentali ex art. 43 c. 2 del TUIR siano essi strumentali per natura o per destinazione.

Con l’estromissione degli immobili, l’imprenditore esclude i fabbricati dal patrimonio aziendale per trasferirli alla sua sfera privata, di conseguenza:

  • le operazioni riferite a questi immobili non hanno più rilevanza ai fini IVA;
  • il reddito dei fabbricati non concorrerà più alla formazione del reddito d’impresa ma concorrerà al reddito complessivo come reddito fondiario.

L’operazione di estromissione consente di evitare l’ordinario carico fiscale che deriva dalla normale operazione di autoconsumo e può interessare chi:

    1. vuole cessare l’attività;
    2. vuole cedere successivamente i fabbricati oltre il quinquennio dall’acquisto senza imposizione diretta (l’estromissione agevolata non interrompe la decorrenza dei 5 anni) in questo caso non si realizza infatti plusvalenza in capo al soggetto privato;
    3. vuole conferire l’azienda in società trattenendo però per sé gli immobili.

Pagamento

Per questa operazione è previsto il pagamento in due rate scadenti il 30 novembre 2019 e 16 giugno 2020.

Vedi anche cap. IV circ. 26/2016.

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Agli abbonati e loro referenti riserviamo un commento monografico sull'estromissione degli immobili, il file pdf è allegato a questo commento.