FONDO PERDUTO I CODICI PER L'EVENTUALE RESTITUZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/06/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 27/06/2020
le modalità operative per effettuare i versamenti e le istruzioni di compilazione del modello “F24 Elide” per rendere le somme di capitale, interessi e sanzioni
La risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 istituisce i codici tributo per la rinuncia, dell'eventuale contributo a fondo perduto ricevuto ma non spettante.
Si tratta del beneficio riconosciuto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” “a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi .
In particolare, il richiamato provvedimento, al paragrafo 6, fissa le regole per la restituzione del contributo, in base alle quali:
- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, esclusa compensazione
- chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni.
La restituzione si effettua versando le somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con i seguenti codici tributo:
- - “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
- - “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”
- - “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione:
- - nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
- - nella sezione “erario ed altro”: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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