Giochi, proroga per i versamenti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/04/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/04/2020


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Misure a tutela degli operatori del “settore giochi”


L'articolo 69, Dl n. 18/2020 prevede la proroga del versamento del prelievo erariale unico (Preu) e del canone concessorio sugli apparecchi da intrattenimento; la sospensione del canone per la concessione della raccolta del bingo; la proroga dei termini per indire le gare per le concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento, di gioco a distanza, di raccolta scommesse e Bingo, per la sostituzione degli apparecchi e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

Slot machine e videolotterie
Il comma 1 dell’articolo 69 proroga al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del Preu e del canone concessorio in scadenza entro il prossimo 30 aprile. Inoltre, le somme dovute potranno essere pagate in forma rateale, in quote mensili di pari importo, sulle quali andranno corrisposti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno. Dopo la prima rata del 29 maggio, le successive dovranno essere versate entro l’ultimo giorno del mese; quella conclusiva andrà assolta entro il 18 dicembre 2020.

Si tratta della tassazione che grava sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, individuati dalle lettere a) e b), comma 6 dell’articolo 110, regio decreto n. 773/1931 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), ossia rispettivamente le new slot (Awp - Amusement with prizes) e i video lottery terminal (Vlt).
 

New slot
Sono apparecchi, dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e collegati alla rete telematica, che si attivano con l’introduzione di moneta metallica o con appositi strumenti di pagamento elettronico. In essi, oltre all’elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che danno al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando, tra quelle proposte, le opzioni di gara ritenute più favorevoli (in ogni caso, è vietata la riproduzione del gioco del poker o delle sue regole fondamentali). Il costo della partita è al massimo di un euro e la durata minima della partita è di quattro secondi. Gli apparecchi distribuiscono vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, le quali, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140mila partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.
 

Vlt 
Sono apparecchi che fanno parte della rete telematica e si attivano solo in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Per essi, con regolamento del Mef, sono definiti: costo e modalità di pagamento di ciascuna partita; percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; importo massimo delle vincite e loro modalità di riscossione; specifiche di immodificabilità e di sicurezza; soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; tipologie e caratteristiche degli esercizi nei quali possono essere installati. 

Secondo la relazione illustrativa, la sospensione dei termini di versamento e la facoltà di rateizzare le somme dovute consentirà all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza finanziaria prodottasi, evitando anche importanti ricadute sui livelli occupazionali.

Sale Bingo
Il comma 2, in considerazione della sospensione dell’attività delle sale Bingo decretata dall’articolo 2, lettera c), del Dpcm 8 marzo 2020 in relazione all’emergenza sanitaria in atto, dispone che, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività, non sia dovuto il pagamento previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge n. 147/2013, ossia dei canoni per le concessioni del gioco del Bingo 

Attività rallentate, proroga semestrale
Il comma 3, tenuto conto della limitazione delle attività amministrative conseguente all’emergenza epidemiologica, nonché del rallentamento/blocco delle attività di produzione e certificazione dei nuovi apparecchi da intrattenimento, dispone la proroga di sei mesi per le seguenti scadenze:

  • indizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché di gioco solo da ambiente remoto e di gioco a distanza (articolo 1, comma 727, legge n. 160/2019)
  • indizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle gare per le concessioni di raccolta delle scommesse e di gioco del Bingo (articolo 24, Dl n. 124/2019)
  • termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco (articolo 25, Dl n. 124/2019)
  • entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27, Dl n. 124/2019).
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