Il codice E.O.R.I. Economic Operator Registration and Identification
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/07/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/07/2019
Il codice EORI è un codice alfanumerico univoco indicato nelle operazioni doganali, in italia corrisponde alla P. IVA o CF. con prefisso IT
Dal 1° luglio 2009 il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali e dei corrispondenti tracciati record pubblicati nell'appendice per il manuale per l’utente del servizio telematico doganale.
CODICI EORI NAZIONALI
In Italia, allo scopo di evitare una inutile moltiplicazione di codici e ulteriori oneri a carico degli operatori economici, si è stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo - in modo automatico - al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale) caselle 2, 8, 14, 50 del D.A.U. – Documento Amministrativo Unico) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.
In tali caselle viene attualmente indicato:
- un numero di partita IVA;
- un codice fiscale di persona fisica;
- un codice fiscale attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche;
- un codice di patente di doganalista.
Nella predetta fase di registrazione automatica degli operatori in EORI vengono seguiti i seguenti criteri:
- ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene attribuito automaticamente un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito da tale partita IVA;
- ai soggetti non titolari di partita IVA attiva e diversi da persona fisica, viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito dagli 11 caratteri del codice fiscale;
- alle persone fisiche - che hanno agito in qualità di dichiarante/rappresentante o di obbligato principale (caselle 14 o 50 del D.A.U.) viene attribuito un codice EORI corrispondente al codice "IT" seguito dai primi 15 caratteri del codice fiscale ( Nota bene: Nelle dichiarazioni presentate in Italia sarà comunque richiesta l’indicazione del codice EORI, seguito dal carattere (sedicesimo) di controllo del codice fiscale)
- alle persone fisiche - che hanno agito in qualità di speditore/esportatore o di destinatario (caselle 2 e 8 del D.A.U.) non sarà attribuito in automatico il codice EORI né in fase di primo censimento, né a seguito di operazioni effettuate dopo il 30 giugno 2009, in ragione della natura non commerciale che, di regola, tali operazioni rivestono. Tali soggetti potranno in ogni caso operare, in qualità di speditore/esportatore o di destinatario, utilizzando il proprio codice fiscale, preceduto dalla sigla IT, anche dopo il 30 giugno p.v..
I soggetti italiani che effettueranno, per la prima volta, operazioni doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima di tali operazioni.
In considerazione dell’automatismo del meccanismo di registrazione, nessuna comunicazione sarà fornita ai soggetti nazionali registrati in EORI.
Informazioni di dettaglio (Nota Prot. n. 82556 R.U. dell'Agenzia delle Dogane).
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