Il decreto “Ristori-quater” le novità

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/12/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/12/2020


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Le novità del ristori quater, dieci giorni in più per presentare i modelli Redditi e Irap e pagare le relative imposte. Scadenza a fine aprile per i tributi dei soggetti maggiormente colpiti


Slitta al 10 dicembre il termine per il versamento della seconda o unica rata d’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta da imprese e professionisti. L’adempimento è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 in caso di contrazione del fatturato non inferiore al 33% e, a prescindere dal volume di ricavi, per gli operatori economici in zona rossa e i ristoranti in zona arancione. Spostato al 10 dicembre anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di quella relativa all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il Dl 157/2020 (decreto “Ristori-quater”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre, il provvedimento contiene diverse altre misure fiscali, tra cui: la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva dovute nel mese di dicembre; l’ampliamento della platea delle attività destinatarie del contributo a fondo perduto; il rinvio del termine per il pagamento degli importi per la “rottamazione ter” e per il “saldo e stralcio” in scadenza il 10 dicembre; la razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione dei ruoli concessa dall’agente della riscossione; la nuova chance offerta ai contribuenti decaduti da piani di dilazioni o da precedenti rottamazioni.

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap
Spostato dal 30 novembre al 10 dicembre il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano.
L’appuntamento slitta, invece, al 30 aprile 2021, in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi:
  • per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl n. 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni.
Restano confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti Isa (articolo 98, Dl n. 104/2020 e articolo 6, Dl n. 149/2020).
 Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
Sospesi i versamenti in scadenza questo mese relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute - in qualità di sostituti d’imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali. La disposizione è rivolta:
  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso
  • a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
Differito dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e di quella Irap.
Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate
Spostato dal 10 dicembre 2020 (come precedentemente stabilito dal decreto “Cura Italia” - articolo 68, comma 3, Dl n. 18/2020) al 1° marzo 2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018). Si ricorda che, in riferimento a tali versamenti, non trova applicazione la norma secondo cui, in caso di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018).
Art. 5 – Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Misura a favore degli operatori del settore dei giochi. Entro il 18 dicembre potranno versare soltanto il 20% del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. Il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, potrà essere corrisposto in rate mensili di pari importo: la prima con scadenza 22 gennaio 2021, le altre entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30 giugno 2021.
Art. 6 – Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche
Esteso ad altri operatori economici (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori) il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl n. 137/2020: l’indennizzo spetta anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al decreto “Ristori-quater”, con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020.
Art. 7 – Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione
Apportate una serie di modifiche – alcune a carattere definitivo, altre temporanee, legate all’attuale situazione emergenziale – all’istituto della dilazione dei ruoli (articolo 19, Dpr n. 602/1973). Queste le nuove regole previste a regime, a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del decreto “Ristori-quater”, cioè dal 30 novembre 2020:
  • dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive
  • non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta
  • il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Invece, con carattere temporaneo, per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021:
  • è innalzata da 60mila a 100mila euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
  • la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, comma 2-ter, Dl n. 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
Inoltre:
  • i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, commi 1 e 2-bis, Dl n. 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (articolo 19, comma 3, lettera c), Dpr n. 602/1973)
  • la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni “prime edizioni” (articolo 6, Dl n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, Dl n. 148/2017).
Art. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu
Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate attività economiche, la non debenza della seconda rata dell’Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre (decreto “Agosto” - articolo 78, Dl n. 104/2020; decreto “Ristori” - articolo 9, Dl n. 137/2020; decreto “Ristori-bis” - articolo 5, Dl n. 149/2020), viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il “soggetto passivo d’imposta” (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).
Art. 16 – Rinvio del federalismo fiscale
Rinviata al 2023 l’applicazione delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province (Dlgs 68/2011), in particolare la rideterminazione dell’addizionale regionale all’Irpef (articolo 2) e dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito Iva (articolo 4), la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario (articolo 7) e la determinazione dei fondi perequativi (articolo 15). Tra l’altro, tale disposizione, con rinvio però al 2022, era già stata inserita nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2021 (attualmente all’esame del Parlamento), all’articolo 151, poi stralciato perché ritenuto estraneo all’oggetto del Ddl di bilancio.
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