In assemblea freno agli ostruzionismi

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/10/2003

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 276 del 08/10/2003 pag. 29


Classificazione:

Leggi collegate:
D.Lgs 5 (17-01-2003) - Società Riforma 2003

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Art. 2377 cc. i casi di annullabilità delle delibere assembleari.

Per impugnare l'assemblea della Spa i soci anche congiuntamente devono disporre del 5% (1 per mille nel caso di ricorso al capitale di rischio) del capitale sociale.
Il socio che non ha titolo per impugnare l'assemblea ha diritto al risarcimento del danno se non c'è conformità alla legge o allo statuto.
Il termine è di 90 gg. dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito al registro imprese se ricorre l'obbligo.
L'assemblea non può essere impugnata: se vi partecipano persone non leggitimate a meno che quest'ultime non incidano sulle decisioni; per errati conteggi che non incidono sui risultati; per piccole inesattezze nei verbali.
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