In nota integrativa nessun censimento per i corrispettivi Pa

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/04/2019

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/04/2019


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Il decreto Crescita, in bozza, riscrive i commi 125 e seguenti dell’articolo 1 della legge 124/17, non senza qualche sorpresa per quanto riguarda le imprese non tenute al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese.


Indicazione in nota integrativa dal Bilancio 2018 delle sovvenzioni a vario titolo ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibili

l’indicazione degli importi (ove almeno a pari a 10mila euro nell’anno) e delle informazioni riguarda «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Si conferma quindi che le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa (compresa la partecipazione agli appalti) non sono soggette a questi adempimenti.

La locuzione “effettivamente erogate”, conferma il principio “di cassa” e apre uno spiraglio alla non indicazione di tutti quei benefici che non prevedono una “erogazione”, ad esempio quelli di natura tributaria (crediti d’imposta, detrazioni, e così via).

Si conferma che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 legge 234/12), la registrazione degli aiuti «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie» a condizione che venga dichiarata, nella nota integrativa al bilancio, l’esistenza nel Registro di tali aiuti.

Micro imprese Ditte individuali e società di persone

Anche questi soggetti, devono comunicare le informazioni relative alle sovvenzioni, vanno obbligatoriamente riportate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri si internet (secondo modalità liberamente accessibili al pubblico) o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

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