Incentivi per lavoratori e famiglie

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/04/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/04/2020


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Cura Italia interventi a favore dei lavoratori e delle famiglie


Concesso un premio massimo di 100 euro per chi, nel mese di marzo, è stato nella sede di lavoro; aumentati, nel periodo marzo-aprile, i giorni di permesso della legge 104; riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario per assistenza ai figli; istituiti il bonus baby-sitting e l’indennità una tantum di 600 euro per i lavoratori autonomi.
Queste le misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie contenute nel Dl n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) tese a salvaguardare la salute dei cittadini e, nello stesso tempo, a incentivare la loro permanenza in casa per evitare la contaminazione da Covid-19.
 
Premio a lavoratori dipendenti
L’articolo 63 del Cura Italia prevede che, con lo scopo di dare ristoro a coloro che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, ai dipendenti pubblici e privati che, nel 2019, hanno conseguito un reddito complessivo da lavoro non superiore a 40mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa. L’incentivo verrà erogato in via automatica dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e gli stessi sostituti provvederanno al recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020: “1699” per il modello F24 e “169E” per il modello F24Ep (vedi articolo “Operativo il codice per recuperare il premio dato a chi lavora fuori casa).
Sull’argomento l’Agenzia è tornata con alcuni chiarimenti in merito sia all’erogazione che all’utilizzo del bonus con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 (vedi articolo “Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti a quesiti e dubbi degli operatori”).
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha dato, tra l’altro, indicazioni riguardanti il conteggio delle giornate per l’attribuzione del bonus effettuato considerando il rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente; ha ribadito che l’incentivo dovrà essere determinato in base al periodo di lavoro attuato nel mese di marzo durante il quale il dipendente ha effettivamente prestato l’attività lavorativa presso la propria sede, considerando come tale anche la trasferta presso clienti, o la missione, o il lavoro svolto presso sedi secondarie dell’impresa; ha chiarito che, poiché la finalità della norma è quella di premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, nel conteggio utile non vanno considerate le giornate di ferie o di malattia, così come sono escluse le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni; in relazione, infine, al rispetto del limite dei 40mila euro di reddito complessivo, l’Agenzia ha specificato che deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
 
Permessi L. 104 per l’assistenza
Interviene su questo specifico punto l’articolo 24 del decreto n.18/2020 che stabilisce che il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per il personale sanitario, sia del comparto pubblico che privato, l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza Covid-19.
In sostanza, la norma prevede che per il periodo marzo-aprile 2020 i giorni, usufruibili da tutti i lavoratori pubblici e privati che sono già individuati con la qualifica di care-givers nei confronti di familiari non autosufficienti e da coloro che sono identificati nella condizione di disabilità grave, sono estesi a 18 (3 per il mese di marzo, 3 per il mese di aprile riconosciuti dalla legge 104/1992 e 12 in ossequio alla norma in esame). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi previsti e, nel caso di riconoscimento di permessi per assistenza a più di un familiare, è possibile cumulare anche le relative estensioni (ad esempio se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso al mese per l’assistenza a due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare tra marzo e aprile 2020).
 
Misure per la cura dei figli durante la sospensione scolastica
L’articolo 23 stabilisce per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per quelli registrati in via esclusiva alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto a entrambi i genitori, anche affidatari, per un periodo complessivo, a decorrere dal 5 marzo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza della sospensione dei servizi per l’infanzia e dell’attività didattica nelle scuole.
Ai primi spetta la corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione, coperti da contribuzione figurativa; ai secondi una indennità per ciascuna giornata indennizzabile pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità; per i genitori lavoratori autonomi l’indennità è commisurata per ciascuna giornata indennizzabile al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla  legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori a condizione che non vi sia un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I genitori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, possono astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa ai congedi parentali, è prevista la possibilità di optare per un bonus baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.
L’articolo 25 stabilisce il diritto ai congedi parentali, a partire dal 5 marzo e per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche, anche per i lavoratori del settore pubblico.
La stessa norma prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, - medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari – il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting sia riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. Analogo importo è attribuito al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Infine, per i lavoratori del settore privato, l’articolo 26 del “Cura Italia” stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva venga equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

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