Integrazioni dati spesometro
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/05/2014
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/05/2014
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È possibile inviare una comunicazione per lo spesometro a integrazione di quella precedentemente inviata?
In caso di omissione della comunicazione, ovvero nell’ipotesi di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (articolo 21 del Dl 78/2010): da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro (circolare 24/E del 2011). Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro trenta giorni dalla scadenza originaria, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Non è invece prevista analoga facoltà per mancato invio. Scaduto il termine dei 30 giorni sarà possibile avvalersi delle norme sul ravvedimento, versando la sanzione ridotta a un ottavo del minimo, pari a 32 euro (articolo 13 del Dlgs 472/1997).
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