IRES RIDOTTA PER IL 2025 CONDIZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/01/2025

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 27/01/2025


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La legge di bilancio 2025 prevede una riduzione dell'aliquota condizionata a utili accantonati, investimenti e assunzioni


I comme da 436 a 444 Riduzione dell’aliquota Ires dal 24 al 20% nel 2025, per le società che accantonano l’80% degli utili 2024 e li destinino per almeno il 30% (minimo 20mila euro) a investimenti in beni 4.0. Condizioni ulteriori, un incremento occupazionale almeno pari all’1% e nessun ricorso alla cassa integrazione.

Si tratta di una misura di fiscalità premiale, che prevede per il solo periodo di imposta 2025, che l’intero reddito di impresa delle società e degli enti ex art. 73, comma 1, lettere a), b) e d) del T.U.I.R., ovvero le società di capitali e cooperative, con esclusione di quelle che si trovano nella condizione di non normale svolgimento delle attività, possa essere assoggettato ad un’aliquota IRES ridotta pari al 20%.

L’applicazione dell’IRES premiale è subordinata al verificarsi di tre condizioni:

a) che sia accantonato a riserva disponibile almeno l’80% degli utili realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili restino iscritti a patrimonio netto per almeno tre anni (secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024).

Anche se la norma non lo specifica, è opportuno (visto che si parla di riserva «apposita») trattenere l’80% in aggiunta rispetto alla quota del 5% destinata alla riserva legale, restando dunque distribuibile solo il residuo 15 per cento;

b) che una quota non inferiore al 30% dell’80% di utili non distribuiti del 2024, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a investimenti in beni strumentali nuovi, ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), effettuati entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000;

c) che, in relazione al personale con contratto a tempo indeterminato, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  1. siano effettuate nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% rispetto all’anno precedente con minimo una nuova assunzione;
  2. il numero di occupati (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente e che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni negli esercizi in corso al 31 dicembre 2024 e 2025, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
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