ISA 17 LA CIRCOLARE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/08/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 03/08/2019
Lettura estiva con la circolare di 64 pagine sull'applicazione 2018 degli indici di affabilità fiscale
Il 2 agosto 2019 l'Agenzia ha emanato la circolare n. 17/2019 sugli indici di affidabilità fiscale, confermando così che non c'è pace per chi è chiamato ad applicarli, questi gli argomenti trattati:
1. I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale
1.1. Le finalità.
1.2. Gli elementi distintivi.
1.3.I termini previsti per l’approvazione degli ISA.
1.4 L'elaborazione
1.5.L’applicazione.
1.6.Le cause di esclusione.
1.7.Come migliorare il proprio giudizio di affidabilità.
1.8.I benefici previsti per i contribuenti più affidabili.
1.9.L’analisi del rischio.
1.10.Il passaggio dagli studi di settore agli ISA e le disposizioni di coordinamento.
1.11.Le sanzioni e l’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti.
2. Normativa secondaria.
2.1.L’approvazione.
2.2.Il contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche.
2.3.Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate.
2.4.Le peculiarità applicative di alcuni ISA.
3. Il software applicativo “Il tuo ISA 2019”.
3.1.Struttura del software
3.2.Modificabilità dei dati e ricalcolo dell’indice sintetico di affidabilità......45
4. Risposte a quesiti.
- ripresa l’attività entro 6 mesi dalla cessazione e soggetti che continuavano un’attività già svolta da altri soggetti (cd “mere prosecuzioni”)
- esclusione in caso di Cooperativa a mutualità prevalente - Soggetti IAS -Consorzi garanzia collettiva fidi (64.92.01) -Attività di Bancoposta (66.19.40) -Affitto d’azienda o ramo di essa con ricavi prevalenti 68.20.02
- ISA AG68Urelativo al Trasporto merci su strada
- soggetti con periodo d’imposta diverso dall’anno solare
- soglia di 50.000 cumulativa per tutti i crediti IVA “beneficiabili” (vale a dire una unica soglia di 50.000 euro per crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019).
- soglia di 20.000 euro, al di sotto del quale si può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per crediti relativi a imposte dirette e IRAP, è da riferire a ciascun tributo
- esercizio di più attività
- azienda agricola, costituita in forma giuridica di S.n.c./S.a.s./S.r.l.
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