Isa 2025 i dati per il calcolo e le attività soggette a revisione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/02/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/02/2025
Le informazioni per conoscere in anticipo quali fattori economici influiranno sull’elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità
Il provvedimento Prot. n. 24728/2025 del 31 gennaio 2025 stabilisce, per l'anno d'imposta 2025, i dati economici, contabili e strutturali necessari per calcolare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Inoltre, vengono individuate le attività economiche soggette alla revisione di tali indici.
Accompagnano il provvedimento, a tal proposito, due allegati che contengono rispettivamente:
- gli ulteriori dati significativi (se presenti) per l'applicazione degli Isa 2025;
- l'elenco delle attività economiche interessate alla revisione.
Nel dettaglio, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 (articolo 9-bis, comma 4, Dl n. 50/2017), i dati economici, contabili e strutturali rilevanti da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti utilizzati per il periodo d’imposta 2023 (approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024)
- quelli indicati nell’allegato 1 (ulteriori dati che, se significativi, saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa 2025).
In particolare, il citato comma 4 stabilisce che i contribuenti interessati devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli Isa sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.
L’Agenzia ricorda che il numero dei dati appena citati può essere ridotto successivamente all’attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale. Infatti, una volta terminate le elaborazioni, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione oppure aggregazioni tra indici, considerando che l’attività di revisione degli Isa deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco (comma 2-bis del richiamato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017).
A questo proposito, dal momento che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 e che tale classificazione verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento odierno, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo appunto riferimento a questa nuova classificazione. È possibile consultare l’elenco delle attività economiche coinvolte dalla revisione nell’allegato 2 del provvedimento stesso.
Come già accennato, il provvedimento odierno individua nell’allegato 1 le ulteriori attività economiche per le quali deve essere effettuata la revisione degli Isa da applicare, a seguito di approvazione con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025. Tali dati, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa, riguardano informazioni sulla condizione di pensionato del contribuente, sulla forma societaria cooperativa, sui consumi energetici, sull’età dei lavoratori dipendenti e sulle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Ricordiamo, in conclusione, che la disposizione prevede che gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
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