ISA COMMENTO ALLA CIRCOLARE 16/2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/06/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2020


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Tra le novità, la modifica del coefficiente individuale per il calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto e del criterio per confrontare i dati dichiarati con quelli presunti


Dall’analisi degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019 alle recenti novità del decreto “Rilancio”, passando per le modalità applicative previste per il periodo d’imposta. 2019 e le risposte fornite in relazione alle richieste di chiarimento in merito all’applicazione degli Indici stessi. Sono questi i temi principali su cui si sofferma la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti relativi al secondo anno di applicazione degli Isa.

La circolare è composta da una parte generale e da due allegati.
Nel corpo sono illustrate le novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019, mentre gli allegati contengono:

  • uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni, con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno
  • l’elenco degli ISA evoluti con il Dm 24 dicembre 2019.

Di seguito, evidenziamo, in sintesi, le questioni più rilevanti affrontate nel documento di prassi.

Le novità Isa
Le novità relative agli Isa, per il periodo d’imposta 2019, hanno riguardato sia gli aspetti di normazione secondaria che quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli Indici stessi.

Quelle introdotte con i  decreti 24 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020
Nella circolare sono illustrate le novità inserite nel decreto di fine 2019, con il quale sono stati evoluti 89 Isa e in quello di febbraio 2020, con cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati integrati per tenere conto, come stabilisce il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, “di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
In particolare, le innovazioni introdotte con il Dm del 2019  hanno riguardato:

  • l’approvazione di 89 evoluzioni, comprensive di 20 Isa per cui è stata anticipata l’evoluzione, e di 3 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica
  • la modifica della formula degli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa, “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse
  • la modifica della metodologia di stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio riguardante gli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili; tale stima, ad eccezione di alcuni specifici Isa, è ora comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi
  • la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019
  • la soppressione di alcuni “Indicatori di anomalia”, cui consegue la semplificazione delle correlate variabili “precalcolate” per il periodo d’imposta 2019,

e quelle arrivate con il Dm del 2020, invece, hanno prodotto:

  • l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni nel 2019
  • l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, al fine tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale
  • l’individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli Isa, dell’andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori
  • la modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto
  • l’esclusione dall’applicazione degli Isa, per il periodo d’imposta 2019, dei soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.

Rispetto a tutti questi temi, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulla modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto; tale modifica, infatti, opera in modo da tenere conto dell’entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell’anno di riferimento rispetto al passato e dell’apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.
Al riguardo, dunque evidenzia che, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell’anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.
La circolare rivolge particolare attenzione anche alla nuova ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa, introdotta con il Dm di febbraio, che riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva, precisando che l’esclusione, limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli Isa ai soggetti interessati dall’istituto “gruppo Iva”.

Altro tema su cui la circolare si sofferma, riguarda la modifica del criterio con cui sono confrontati i ricavi/compensi dichiarati, con quelli presunti in base agli indicatori elementari di affidabilità. In particolare, sottolinea che, attraverso tale modifica, la stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari di affidabilità, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, con l’abbandono (a esclusione di taluni Isa) del meccanismo utilizzato in passato, per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività.

Le novità della modulistica
In conseguenza delle modifiche al criterio di confronto dei ricavi/compensi dichiarati con quelli stimati, sono stati quindi rivisitati anche i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese dei modelli Isa. Questa novità, insieme alle altre relative alla modulistica, sono state affrontate in uno specifico paragrafo.
Nel dettaglio, i temi relativi alla modulistica Isa riguardano:

  • il quadro F degli elementi contabili d’impresa, in cui le componenti positive e negative di reddito dovranno essere indicate facendo riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni
  • il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli Isa delle attività professionali approvati nel 2019. L’introduzione del nuovo quadro H è correlata al processo di omogeneizzazione delle informazioni richieste ai fini dell’applicazione degli Indici e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli Redditi, di cui il quadro H eredita sostanzialmente la struttura e la composizione dei righi
  • il quadro E – Dati per la revisione, previsto per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d’imposta 2019, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Gli ulteriori dati dell'Agenzia delle entrate

Con riferimento agli ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli Isa, la circolare evidenzia che, nell’ottica di rendere l’adempimento quanto più possibile agile, il “pacchetto” di informazioni “precalcolate” risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità. Sono state, infatti, eliminate numerose variabili precalcolate che hanno comportato anche la conseguente eliminazione degli indicatori di anomalia a esse correlati.
In relazione alle modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati, la circolare segnala che non c’è alcun elemento di novità rispetto alla precedente annualità.

Gli Isa evoluti e il software “Il tuo Isa 2020”
Per quanto riguarda i nuovi Isa evoluti per il periodo d’imposta 2019 e il relativo software di applicazione, la circolare illustra gli elementi di maggiore approfondimento relativi ad alcuni specifici Indici, divisi per macrocomparto economico di appartenenza, interessati da interventi più rilevanti o particolari e fornisce le indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 (sostanzialmente uguale a quello dell’anno scorso), evidenziando le novità riguardanti la sezione dell’esito dell’applicazione.

I benefici premiali

Nella circolare vengono forniti anche alcuni chiarimenti in relazione ai benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019, individuati con il provvedimento del 30 aprile 2020.
Nel merito, la circolare si sofferma, in particolare, a osservare che l’individuazione, per tale annualità, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

  • da un lato definire dei punteggi idonei a individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli Isa sono stati applicati ( nel caso di specie il 2019)
  • dall’altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli Isa, provare a individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019).

Il meccanismo, predisposto con il provvedimento del 30 aprile 2020, infatti, consente di accedere ai benefici sia, ovviamente, ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente, in coerenza con quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, laddove prevede che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati “anche con riferimento alle annualità pregresse”.
Particolarmente utile risulta la tabella contenente alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L'articolo 148 del decreto "Rilancio"
Infine, nella circolare sono stati forniti i primi chiarimenti riguardanti le ultime disposizioni attinenti agli Isa e, in particolare, quelle contenute nell’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020, il “Rilancio”.
Queste ultime disposizioni riguardano:
l’intervento, limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19
l’intervento, limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020, finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli Isa.
Le disposizioni contenute nel decreto “Rilancio” hanno rappresentato l’occasione per trattare le questioni relative all’attività di analisi del rischio e agli effetti dell’epidemia coronavirus.
In particolare, in relazione al periodo d’imposta 2020, la circolare ha evidenziato che “Nello specifico, la capacità degli ISA di rappresentare le realtà dei singoli contribuenti anche a seguito delle ricadute sul periodo d’imposta 2020 del fenomeno COVID-19, dovrà essere valutata, una volta effettuati i necessari interventi di adeguamento dello strumento, in fase di applicazione basandosi sulle specificità di ciascun contribuente e non aprioristicamente ex ante in modo generale ed astratto”.
Tale chiarimento, come emerge dallo stesso documento di prassi, è fondato sulla base del principio secondo cui le situazioni di natura straordinaria, che causano mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli Isa dovrebbero essere in grado “sempre” di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono, come prevede il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
La circolare precisa anche che gli interventi prescritti dall’articolo 148 “dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il “campione di riferimento” individuando gli effetti della crisi epidemiologica”. Allo stesso tempo, aggiunge anche che “viceversa laddove le specifiche modalità di svolgimento dell’attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA il contribuente, come di consueto, potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento della attività”.

Ulteriori contenuti 
La circolare fornisce, da ultimo, gli ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici, sulla base di una ricognizione e conseguente raccolta sistematica delle risposte ai quesiti formulati dopo l’ultima circolare in tema di Isa, la n. 20/2019.
I chiarimenti hanno riguardato:

  • gli effetti dell’applicazione degli Isa in particolari situazioni di non normale svolgimento dell’attività
  • la corretta compilazione dei modelli Isa 2020
  • i termini di presentazione della dichiarazione e punteggio Isa
  • il regime premiale.
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