IVA E OPERAZIONI VERSO LE FORZE ARMATE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/04/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2023


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La circolare 8/20023 sulle nuove lettere b-bis e b-ter del c. 1 dell'articolo 72 IVA, due nuove fattispecie di “non imponibilità”. 


La circolare n. 8 del 6 aprile 2023, sugli effetti nella disciplina nazionale Iva della direttiva (Ue) 2019/2235.

La direttiva ha modificato la direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune dell’Iva, nonché la direttiva 2008/118/Ce, relativa al regime generale delle accise, con l’obiettivo di prevedere l’esenzione da imposta per alcune operazioni effettuate a favore di forze armate impegnate negli sforzi di difesa dell’Unione europea.

Il D.lgs. n. 72/2022 ha dato attuazione a tali previsioni comunitarie, facendo decorrere le nuove forme d’esenzione a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

Modifiche alla disciplina Iva
L’articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 72/2022 ha esteso l’ambito applicativo dell’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) – riguardante l’elenco di operazioni non imponibili equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto – aggiungendo alle lettere b-bis e b-ter due nuove fattispecie di “non imponibilità”.
Per effetto di tale previsione sono da ritenersi operazioni non imponibili ai fini Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti delle forze armate di uno Stato membro dell’Unione o del personale civile che le accompagna, nonché per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc). Ciò a condizione che:

  • le cessioni o prestazioni siano destinate a forze armate di altro Stato membro stanziate in Italia (lettera b-bis)

oppure che

  • le cessioni o prestazioni siano destinate a forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia e da quello di rispettiva appartenenza (lettera b-ter).

La novella normativa ha l’obiettivo di non gravare di un’imposta straniera le forze armate Ue stanziate in uno Stato membro diverso da quello di rispettiva appartenenza, qualora tali forze armate operino per finalità rientranti nella Psdc.

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