L’amministratore di condominio dura due anni
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/10/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/10/2015 pag. 50
Classificazione:
Per il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 ottobre 2015, firmata dal presidente della XIII Sezione, Marco Manunta)
Allo scadere del primo periodo di durata l’amministratore non ha l’obbligo di inserire, all’ordine del giorno dell’assemblea di fine anno, l’argomento della nomina. Dunque il primo rinnovo è automatico e non esige passaggio assembleare.
L’esame rapido del provvedimento lascia intendere che la rinnovazione tacita concerna soltanto il primo rinnovo; quindi due anni dopo la nomina l’argomento dovrà essere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria.
L’esame rapido del provvedimento lascia intendere che la rinnovazione tacita concerna soltanto il primo rinnovo; quindi due anni dopo la nomina l’argomento dovrà essere inserito all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria.
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