LE NUOVE SCADENZE COME RIMODULATE DAL DECRETO CRESCITA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/07/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/07/2019


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Le date del calendario fiscale sono modificate dalla conversione in legge del Dl n. 34/2019


Invio dichiarazioni

nuova data per l’invio del modello Redditi 2019 e Irap con due mesi in più, il termine passa dal 30 settembre al 30 novembre ma per quest’anno, poiché la scadenza cade di sabato, viene rinviata al 2 dicembre 2019.

La proroga per la presentazione del modello Redditi ha effetto anche sul ravvedimento operoso

Per la dichiarazione tardiva del modello Redditi è ora prevista la scadenza del 1° marzo 2020.
Si allungano, perciò, i termini anche per presentare la dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione, sempre che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Imu nuovo termine per la dichiarazione
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare la scadenza per presentare la dichiarazione Imu.

Inoltre, viene eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

Isa: proroga dei versamenti al 30 settembre
Per professionisti, ditte e società che rientrano nell’ambito di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sono posticipati al 30 settembre i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli in materia di imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019. L’importante è che i soggetti economici Isa dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione. La proroga, come previsto dalla risoluzione delle Entrate n. 64/2019, riguarda anche chi, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applica il regime forfetario agevolato e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

 

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