Le violazioni sullo spesometro non sempre sono «errori formali»
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/05/2019
Autore: Deotto Dario Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/05/2019
Esame critico della circolare sulla sanatoria errori formali
La circolare 11/2019 presenta diversi punti non condivisibili.
Le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e alla comunicazione delle liquidazioni periodiche risultano sanabili ma del tutto errata l'affermazione che «tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta» in quanto le violazioni stabilite dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997 connesse a tali adempimenti non hanno proprio alcun nesso con l’assolvimento dell’imposta.
L’Agenzia confonde la questione. Quelle dello spesometro e della comunicazione della liquidazione sono senz’altro violazioni formali.
Sorprende poi l'esclusione dalla sanatoria:
- l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore o l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione degli studi;
- la circolare sconfessa la risposta appena data alla videoconferenza dei commercialisti stabilendo che non risulta sanabile la mancata regolarizzazione da parte del cessionario/committente che non ha ricevuto fattura o che l’ha ricevuta irregolare (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997);
- l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati (mentre la tardiva trasmissione vi rientra).
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