Legge di bilancio e contabilità semplificata
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/01/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/01/2023
Incrementati di 100mila euro i limiti di ricavi per applicare io regime ordinario
Le soglie di ricavi da non superare per avervi accesso al regime semplificato sono state innalzate a:
- 500mila euro per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
- 800mila euro per quelle esercenti altre attività.
Lo prevede l'art. 1, comma 276, legge 197/2022).
La modifica ha effetti anche per l'Iva, sulla possibilità di optare per la liquidazione dell’imposta con periodicità trimestrale; a tal fine, tuttavia, fermo restando l’adozione dei valori ora maggiorati, gli stessi vanno riferiti non ai ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, bensì al volume d’affari.
La norma manutenuta
La disposizione sulla quale è intervenuta la legge di bilancio 2023 è il comma 1 dell’articolo 18, Dpr 600/1973, il quale individua i requisiti dimensionali che consentono alle imprese di trovarsi “naturalmente” nel regime di contabilità semplificata.
Interessate sono sia le imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari o aziende coniugali, sia quelle costituite come società di persone commerciali (Snc, Sas) ed equiparate (società di armamento, società di fatto) ovvero come enti non commerciali, per le eventuali attività commerciali esercitate.
Vi rientravano, prima della modifica operata dalla legge 197/2022, i soggetti con ricavi (articoli 57 e 85, Testo unico delle imposte sui redditi) non superiori a 400mila euro, se imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700mila euro, se imprese aventi per oggetto altre attività.
Per chi esercita contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, cioè quella con la quale sono stati percepiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta; in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700mila euro (oggi, 800mila euro).
In ogni caso, se l’ammontare complessivo dei ricavi relativo a tutte le attività svolte supera il limite massimo, l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (risoluzione 293/2007).
Le nuove regole
I limiti applicati fino allo scorso anno erano stati introdotti dal “decreto Sviluppo” (articolo 7, comma 2, lettera m), Dl 70/2011), che aveva così modificato quelli all’epoca vigenti, fissati, rispettivamente, in 600 milioni di lire (pari a 309.874,14 euro) e un miliardo di lire (pari a 516.456,90 euro).
Le soglie, a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono state ulteriormente incrementate di 100mila euro ciascuna, passando, quindi, a 500mila euro per le imprese esercenti prestazioni di servizi e a 800mila euro per le altre imprese. Vanno verificate facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente (circolare 80/2001). Pertanto, se nel 2022 i nuovi limiti di 500mila e 800mila euro sono stati superati, nel 2023 va obbligatoriamente applicato il regime ordinario di contabilità. Viceversa, in presenza di ricavi 2022 non eccedenti le nuove soglie, si può beneficiare del regime semplificato, ferma restando la possibilità (comma 8 del citato articolo 18) di optare per la contabilità ordinaria, scelta che vincola per un triennio e che va comunicata in sede di dichiarazione Iva, nel quadro VO.
Se i limiti non vengono superati, il regime semplificato si protrae anno per anno, a meno che non si opti per quello ordinario.
Casi particolari
Chi intraprende una nuova attività commerciale in corso d’anno ed è quindi sprovvisto dell’elemento di riferimento per verificare il rispetto della soglia d’ingresso, se ritiene di percepire ricavi non superiori al limite massimo, può ugualmente adottare la contabilità semplificata per il primo esercizio (comma 9); se poi i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, risultano eccedenti la soglia di ammissione, dall’anno successivo va applicato il regime di contabilità ordinaria.
Per i rivenditori di giornali, libri e periodici nonché per i distributori di carburante, i ricavi percepiti vanno conteggiati al netto del prezzo corrisposto ai fornitori; per generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e simili, si considerano ricavi i soli aggi spettanti ai rivenditori (comma 10).
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