L’iscrizione all’Aire di Campione non basta per il regime particolare
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/01/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/01/2019
Per applicare le specifiche regole di tassazione, con un tasso convenzionale per la conversione in euro e una riduzione forfettaria, è necessario il requisito della residenza
Una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta all’Aire presso il comune di Campione d’Italia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nell’exclave italiana, non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato (secondo quanto previsto dall’articolo 58, Dpr 600/1973) nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
È questa, in sintesi, la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.
L’Agenzia sottolinea che per l’applicazione dell’articolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia:
- iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia
- oppure iscritto all’Aire di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nell’exclave italiana.
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