L’iscrizione all’Aire di Campione non basta per il regime particolare

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/01/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/01/2019


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

Per applicare le specifiche regole di tassazione, con un tasso convenzionale per la conversione in euro e una riduzione forfettaria, è necessario il requisito della residenza


Una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta all’Aire presso il comune di Campione d’Italia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nell’exclave italiana, non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato (secondo quanto previsto dall’articolo 58, Dpr 600/1973) nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
 
È questa, in sintesi, la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

L’Agenzia sottolinea che per l’applicazione dell’articolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia:

  • iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia
  • oppure iscritto all’Aire di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nell’exclave italiana. 

 

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro