Navigazione in alto mare e in acque Ue e legge di Bilancio 2021

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/02/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/02/2021


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Riordinata la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni


La legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 708-712) mette mano e riordina la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni e, quindi, non imponibili, in caso di cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare. Definite anche le modalità per dimostrare di aver navigato in alto mare con lo scopo di avvalersi della facoltà di non pagare l’imposta su acquisti e importazioni (comma 708).

L’intervento ha comportato l’aggiunta di un comma all’articolo 8-bis del decreto Iva, che individua le operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni e, tra queste, le vendite di navi utilizzate per la navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali o alla pesca.

L’integrazione specifica che, ai fini dell’agevolazione, un’imbarcazione si considera destinata a navigare in alto mare “se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento”.
La traversata avviene in “alto mare”, chiarisce ancora la disposizione, quando durante il percorso tra due approdi, la nave supera il limite delle acque territoriali, ossia delle 12 miglia nautiche dalla costa, calcolato in base alla linea di bassa marea, indipendentemente dall’itinerario seguito.

Quando si evita l’Iva per acquisti e importazioni

Snella la documentazione da produrre per dimostrare il requisito di navigazione in alto mare e usufruire della possibilità di effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’Iva. Il regime di non imponibilità è esteso, infatti, anche alle forniture di alcuni beni e prestazioni di servizi destinati alle imbarcazioni agevolate (dotazioni di bordo, vettovagliamento, motori, arredamento, eccetera).
La modalità prevista dalla legge di bilancio 2021 riduce gli adempimenti a una sola operazione: l’invio online del modello di dichiarazione che l’Agenzia delle entrate dovrà predisporre e approvare. Una sola dichiarazione potrà contenere anche più operazioni tra le stesse parti.
Ricevuto correttamente il modello, l’Agenzia risponderà con una ricevuta telematica contenente il protocollo di ricezione, i cui estremi dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base alla dichiarazione stessa o riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
Le nuove regole entreranno in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del modello di dichiarazione messo a punto dall’amministrazione finanziaria.
Chi ha dichiarato un percentuale provvisoria dell’utilizzo della nave, a fine anno dovrà verificare se effettivamente ha navigato in alto mare per un numero di viaggi superiore al 70% del totale dei tragitti effettuati e, in caso contrario, dovrà rettificare la sua posizione.

Sanzioni
Definito anche il quadro sanzionatorio nell’ipotesi di inapplicabilità dell’Iva in mancanza dei presupposti.
Anche in questo caso si è ricorso all’integrazione di una norma già esistente riguardante le violazioni Iva in materia di esportazioni. La modifica riguarda l’articolo 7 del Dlgs n. 471/1997, che prevede, al comma 3, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al pagamento del tributo, per il fornitore che effettua esportazioni senza Iva anche se non ha ricevuto la prescritta dichiarazione d’intento da parte del cessionario o del committente. La sanzione e l’Iva sono a carico di quest’ultimi se la dichiarazione c’è ma è stata rilasciata non secondo i presupposti richiesti dalla legge.
Il comma 709 con la stessa ratio, estende l’applicazione di tale sanzione:

  • a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta pur non avendo ricevuto dalla controparte la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate che prova la navigazione in alto mare. Stesse sanzioni anche al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione illegittimamente (nuovo comma 3-bis, articolo 7, Dlgs n. 471/1997)
  • a chi dichiara, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, all’altro contraente o in dogana, la sussistenza dell’effettiva navigazione in alto mare nell’anno solare precedente (nuovo comma 3-bis)
  • al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni previste dall'articolo 8-bis, primo comma, del decreto Iva (cessioni di navi adibite alle navigazioni in alto mare), senza avere prima verificato per via telematica l’avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo, (nuovo comma 4-ter).

Navigazione in acque Ue

Si resta in mare anche con il comma 710. La disposizione definisce la disciplina delle dichiarazioni idonee a dimostrare l’effettivo utilizzo di alcune prestazioni rese nelle acque dell’Unione europea ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni interessate sono quelle riguardanti i servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto previste dall’articolo 7-sexies, comma 1, del Dpr n. 633/1972, rese da soggetti passivi a soggetti non passivi.
Anche in questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente tramite il modello approvato dall’Agenzia delle entrate. L’amministrazione finanziaria risponderà con una ricevuta di ricezione contenente il protocollo da indicare nelle fatture relative alle prestazioni del servizio.
In caso di stima errata della percentuale del periodo di utilizzo nel territorio Ue, a conclusione dell'anno solare, chi ha utilizzato l’imbarcazione deve integrare la dichiarazione entro il primo mese dell'anno successivo, alla dichiarazione. Il prestatore, dal canto suo, emette una nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore Iva dovuta senza sanzioni e interessi.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

Al “navigatore”, che produce una dichiarazione non veritiera sul tragitto all’interno delle coste Ue, l’Agenzia delle entrate recupera l’imposta mancante ed eroga la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra l’imposta risultante dalla fattura e quella effettivamente dovuta, più gli interessi.
Il prestatore che non verifica online l’effettiva presentazione della dichiarazione da parte del suo cliente è responsabile dell’Iva dovuta per il reale utilizzo dei servizi in questione (locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto) nel territorio dell’Unione europea e di eventuali sanzioni e interessi.

Due modelli, stesse scadenze

Sia per la dichiarazione di navigazione in alto mare (comma 708) che per quella in acque Ue (comma 7010), l’Agenzia delle entrate deve, quindi, mettersi all’opera per predisporre i relativi modelli. Il comma 711, stabilisce che l’Agenzia deve approvare i format e definire i criteri e le modalità applicative delle disposizioni, con provvedimento da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
Inoltre, entro 120 giorni dall’adozione del provvedimento, le Entrate dovranno “condividere” con le Dogane la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per evitare all’operatore di doverne consegnare copia cartacea in dogana insieme alle ricevute di presentazione.

Lo start dal provvedimento del direttore dell’Agenzia
Infine, il comma 712, stabilisce che le nuove regole dovranno essere applicate alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 711.

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