Noleggio imbarcazioni da diporto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/03/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 06/03/2020
Non imponibilità da dimostrare con adeguati mezzi di prova
I commi 725 e 726 della legge di bilancio 2020 prevedono che a partire dal 1° aprile 2020, per l’applicazione dell’Iva ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova e non presunta.
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del DPR. n. 633/72, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (29.2.2020), sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.
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