NON IMPONIBILI LE OPERAZIONI DOGANALI IN PORTO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/02/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/02/2021
Non imponibili art. 9 c. 1 n. 4 le attività di supporto alle verifiche: trasferimento container, movimentazione merci, posizionamento, apertura e chiusura contenitore, prelievo campione
Risposta n. 110 del 16 febbraio 2021
Le prestazioni di assistenza ai controlli scanner e ai controlli fisici della merce sui contenitori in import/export/trasbordo effettuate in area portuale o in luogo appositamente designato possono fruire del regime di non imponibilità ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto si tratta di servizi relativi alle operazioni doganali (articolo 9, primo comma, numero 4), Dpr n. 633/1972).
Risposta dell’Agenzia delle entrate a una società che fornisce servizi accessori alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto (terrestre o marittimo) dei beni in transito presso un porto. L’istante, in tale ambito, partecipa all’attività di controllo doganale presso il Centro unico di servizi (“luogo designato”), collegato ai terminal dell’area portuale attraverso un corridoio ispettivo, lungo il quale avviene il tracciamento elettronico dei mezzi che trasferiscono i container nel retroporto. In particolare, ha ricevuto l’affidamento in sublocazione di aree e porzione di immobile ubicati nel “luogo designato” per condurre la gestione dei servizi di supporto alle verifiche effettuate dagli organi di controllo.
La società rappresenta che, a ispezione ultimata, i container rientrano nell’area portuale per la procedura di svincolo e chiusura dell’operazione doganale oppure vengono consegnati agli spedizionieri direttamente dal Centro unico, previo adempimento delle procedure di svincolo e di liquidazione delle bollette.
Viene chiesto di confermare, per le prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner effettuate tanto nell’area portuale quanto nel “luogo designato”, l’applicabilità del regime di non imponibilità ai fini Iva, riconosciuto alle operazioni doganali (articolo 9, Dpr n. 633/1972).
Prima di rispondere al quesito, l’Agenzia ritiene opportuno precisare che occorre preliminarmente stabilire se, ai fini Iva, le prestazioni in oggetto siano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato. A tal fine, ricorda che l’imposta è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente, qualora questo sia soggetto passivo, ovvero, in caso contrario, il prestatore (articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972).
Venendo poi al dubbio formulato, per stabilire cioè se i servizi prestati dalla società interpellante possano considerarsi relativi alle operazioni doganali e, quindi, non imponibili a Iva, i tecnici del Fisco esaminano quanto rappresentato nell’istanza e i relativi documenti allegati, giungendo a condividere la soluzione interpretativa prospettata dall’azienda interessata sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- i controlli scanner e i controlli merce fisici sui contenitori sono svolti secondo le richieste dei competenti organi di verifica
- se il controllo termina senza il riscontro di alcuna problematica, il contenitore viene svincolato e l’operazione doganale può essere conclusa secondo la destinazione assegnata alla merce
- dopo una fase sperimentale, è stata avviata in via definitiva l’attività di controllo doganale presso il “luogo designato” delle merci in arrivo e in partenza dal porto
- tutte le verifiche sono espletate nel “luogo designato”, affiancando all’infrastruttura immateriale dello Sportello doganale e dei controlli (già prevista dalla legge di riforma della portualità), una funzionale infrastruttura materiale, presso la quale enti di controllo, veterinari, medici, fitopatologo, ecc. possono svolgere contestualmente le rispettive attività di competenza. Ciò determinerà un decongestionamento dei terminal portuali, aumentandone la ricettività e contribuendo a migliorare la competitività dello scalo.
Indietro