Non imponibilità Iva a rischio nelle operazioni triangolari
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/05/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/05/2023
Secondo l’interpello 283 il trasporto deve avvenire a cura del primo cedente si riapre una questione che per la Cassazione sembrava ormai assestata
Triangolare in esportazione IT1 vende a IT2 che a sua volta cede il beni a soggetto extraUE.
La risposta a interpello 283/2023 afferma che quando il trasporto dei beni all’estero deve avvenire a cura o a nome del primo cedente, in caso contrario non si realizzano le condizioni della triangolare all’esportazione ex articolo 8, c. 1, lettera a), del Dpr 633/1972.
Quindi la prima vendita – con resa ex works o Fca – dal cedente nazionale IT1 al promotore anch’esso nazionale IT2 si considera una cessione interna imponibile Iva; la vendita da IT2 al cliente finale extra Ue resta non imponibile.
Queste le conclusioni della risposta a interpello 283/2023 che stanno destando allarme negli operatori.
Dettagli della risposta
Si prevede che i beni acquistati da ALFA, destinati alla rivendita ai clienti extra UE, siano consegnati dai (primi) cedenti italiani con termini di resa EXW (presso lo stabilimento del fornitore/primo cedente) ovvero FCA (presso la sede del vettore
incaricato dal cessionario nazionale, ossia ALFA).
In virtù delle suddette clausole, i beni acquistati in Italia da ALFA verranno trasportati e/o spediti al di fuori del territorio dell'UE per mezzo di vettori incaricati direttamente dalla medesima società istante (primo cessionario italiano).
Affinché si configuri una cessione all'esportazione non imponibile agli effetti dell'IVA nei riguardi di un soggetto cliente finale destinatario dei beni al di fuori del territorio dell'Unione europea è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
1. trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni;
2. uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario;
3. esecuzione del trasporto o della spedizione a ''cura o a nome del cedente''.
Al ricorrere delle suddette condizioni si considerano non imponibili:
- sia la cessione dei beni trasportati o spediti direttamente in un paese Extra UE da parte di un soggetto passivo IVA stabilito o identificato in Italia (cosiddetta ''esportazione diretta'');
- sia la cessione da parte di un soggetto passivo stabilito o identificato in Italia (primo cedente) ad un altro soggetto nazionale (cessionario promotore della triangolazione) di beni destinati ad un cliente estero (cosiddetta ''esportazione triangolare.
La Corte di Cassazione ha peraltro concluso come non sia necessario che la spedizione o il trasporto dei beni avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo (in tal senso Cass. sentenze
n 6114 del 2009, n. 6898 del 2011 e n. 13951 del 2011).
Ancorché dalla contrattualistica risulti evidente che la destinazione dei predetti beni sia la rivendita al cliente estero, nel caso di specie la transazione triangolare posta in essere nei termini anzi descritti non può configurare una cessione all'esportazione triangolare o indiretta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, in quanto non risulta integrato il requisito del ''trasporto a cura e nome del cedente'', nell'accezione individuata dalla normativa come interpretata dalla prassi
di riferimento.
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