NON RESIDENTI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/10/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2019
Per i soggetti non residenti l’Irpef si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (non residenti Schumacher)
L’imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta dai soggetti residenti e non residenti. Tuttavia, se i residenti applicano l’imposta su tutti i redditi prodotti, al netto degli oneri deducibili, per i soggetti non residenti l’imposta trova applicazione solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Nello specifico, in base all’articolo 23 del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- i redditi fondiari
- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali
- i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50
- i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato
- i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, fatte salve alcune eccezioni
- i redditi imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
Tanto premesso, al momento di compilare il modello Redditi Pf 2019, i soggetti non residenti devono aver cura di riempire i quadri relativi ai redditi prodotti in Italia. Analizziamo insieme alcuni campi del modello e le modalità di pagamento delle imposte dall’estero in assenza di un conto corrente acceso presso una banca convenzionata con l’Agenzia.
Frontespizio
A partire dal frontespizio, i non residenti devono compilare la parte denominata “residente all’estero”, inserendo:
- il codice fiscale o analogo codice identificativo attribuito dallo Stato estero di residenza (ad esempio, il codice di sicurezza sociale, il codice identificativo generale, eccetera)
- il nome dello Stato estero
- il codice dello Stato estero tra quelli indicati nella tabella allegata alle istruzioni
- lo Stato federato, la provincia, la contea, il distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche.
- la località di residenza e l’indirizzo completo.
Inoltre, i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo e che non fruiscono, nello Stato di residenza, di agevolazioni fiscali analoghe devono barrare la casella “non residenti schumacher”. Per tale tipologia di contribuenti, il decreto del 21 settembre 2015 del ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato i criteri di determinazione del reddito, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda e delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del sostituto d’imposta.
Tutti i non residenti, inoltre, devono indicare la propria nazionalità, avendo cura di barrare:
- la casella 1 se possiedono la nazionalità dello Stato di residenza
- la casella 2 se possiedono la nazionalità italiana.
In caso di doppia nazionalità (italiana ed estera), dovranno barrare entrambe le caselle.
È importante ricordare che per la legge italiana, i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano è stato prodotto o nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato. Diversamente, i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, o che hanno trasferito la residenza in paesi aventi un regime fiscale privilegiato, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
Redditi dei terreni e dei fabbricati situati in Italia
I redditi dei terreni e dei fabbricati ubicati all’estero, posseduti da soggetti non residenti non vanno indicati nel modello. Vanno riportati, invece, i fabbricati posseduti in Italia. Pertanto, l’eventuale fabbricato “italiano” non può essere considerato come abitazione principale, conseguentemente nella colonna 2 del quadro RB, non possono essere indicati i codici 1, 5, 6, 11 e 12, che identificano gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
In presenza di più unità immobiliari a uso abitativo tenute a disposizione, nella colonna 2 del quadro RB, va indicato il codice 9, limitatamente a una di esse, e per le restanti unità immobiliari va riportato il codice 2 (immobile a disposizione).
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Nel quadro RC, i non residenti devono dichiarare i redditi percepiti per il lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni e i redditi assimilati di fonte italiana a condizione che:
- esista una convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione in Italia e nello stato estero o soltanto in Italia
- non esistano convenzioni contro le doppie imposizioni che dispongano diversamente.
In generale, quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni (ad esempio quelle con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti), prevedono che gli emolumenti corrisposti da un datore di lavoro privato per il lavoro prestato in Italia, sono soggetti a tassazione nel paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
- In presenza di tali condizioni, tali redditi non vanno dichiarati in Italia.
Diversamente, per quanto riguarda le pensioni, occorre distinguere tra quelle di natura privata rispetto a quelle di natura pubblica. In particolare, si considerano pensioni pubbliche quelle corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In genere tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia. Si considerano pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti o organismi previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Oneri e spese
Ai soggetti non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nel quadro RP. In ogni caso, non sono ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
A titolo esemplificativo, danno diritto alla detrazione sulle imposte da pagare in Italia le seguenti spese:
- interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (rigo RP7 e da rigo RP8 a RP13 con codice 11)
- investimenti effettuati nel capitale sociale delle imprese start-up e Pmi innovative (rigo RP 80).
Diversamente, danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP26 con codice 21)
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento (rigo RP26 con codice 21)
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP26 con codice 21)
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (rigo RP26 con codice 21).
Pagamenti dall’estero
I contribuenti non residenti in Italia, che non siano titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali).
I codici Bic e Iban da indicare nella disposizione di bonifico variano in base al codice tributo istituito per ciascuna tipologia d’imposta. L’elenco dei codici da utilizzare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nella causale del bonifico è necessario indicare le seguenti informazioni:
- codice fiscale del contribuente
- codice tributo
- anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno di riferimento (MM/AAAA)
- rateazione del pagamento, se applicabile
- ravvedimento, se applicabile.
In caso di pagamento tramite bonifico, non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione orizzontale o esterna, ovvero non è possibile effettuare il pagamento di una certa imposta al netto di crediti eventualmente maturati in relazione ad altre tipologia di imposte. È possibile, invece, effettuare il versamento al netto di eventuali crediti maturati per lo stesso tributo (compensazione verticale o interna).
NDR: Vedere anche convenzione fra i vari stati contro le doppie imposizioni.
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