Nove faq ai prestatori di servizi in cripto-attività
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/07/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2026
Dall’Agenzia nuovi chiarimenti sugli adempimenti legati allo scambio automatico di informazioni fiscali: focus su trasferimenti, prestiti portafogli multivaluta
L’Agenzia delle entrate scioglie alcuni dei dubbi più diffusi tra i prestatori di servizi che si occupano di cripto-attività, relativi agli obblighi di comunicazione connessi allo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni fiscali europee, previsto dalla Dac8 – direttiva (Ue) 2023/2226.
Ricordiamo che la direttiva richiamata ha allineato la normativa Ue in materia di cooperazione amministrativa fiscale all’evoluzione del quadro internazionale in tema di cripto-attività.
Si tratta, in particolare, dello standard di comunicazione e scambio delle informazioni delineato dal sistema globale Crypto-Asset Reporting Framework (Carf)” pubblicato dall’Ocse il 10 ottobre 2022 e in base al quale sono state elaborate le risposte pubblicate oggi.
Per quanto riguarda la prassi interna, le regole per la comunicazione de dati richiesti sono state stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 22 giugno.
LE FAQ
Circa i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria partendo
1 Sede abituale dell’attività
dalla prima che faq si sofferma su un quesito molto semplice: la presenza di un “portafoglio clienti” in una giurisdizione oggetto di comunicazione è sufficiente per considerare che un prestatore di servizi per le cripto-attività abbia una sede abituale dell’attività in tale giurisdizione?
La risposta è no. La sola esistenza di un portafoglio clienti non configura, di per sé, una sede abituale dell’attività ai fini della norma di riferimento (articolo 7, comma 1, lettera b.4), Dlgs 194/2025) e non fa, quindi, sorgere automaticamente gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
2 Obblighi di comunicazione delle operazioni di pagamento al dettaglio effettuate mediante cripto-attività.
L’Agenzia precisa che tali transazioni devono essere comunicate come “operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione” quando il prestatore agisce per conto del cliente e il pagamento verso l’esercente supera i 50mila Usd. Se, invece, il prestatore opera per conto dell’esercente, il trasferimento è generalmente comunicato come tale; tuttavia, quando la normativa antiriciclaggio impone l’identificazione del cliente dell’esercente, anche quest’ultimo deve essere considerato utente di cripto-attività e l’operazione va comunicata come pagamento al dettaglio.
3 Come indicare la crpto-attività
La terza faq spiega come indicare, nelle comunicazioni previste dal Dlgs 194/2025, la cripto-attività oggetto delle operazioni comunicate.
Molto brevemente, quando per una cripto-attività è disponibile un Digital token identifier (Dti) registrato presso la Digital token identifier foundation, il prestatore deve utilizzare tale codice identificativo. Solo in assenza di un Dti deve essere riportata la denominazione completa della cripto-attività.
4 Sede di direzione effettiva
L’Agenzia conferma poi che quando il prestatore di servizi per le cripto-attività non dispone di altra documentazione utile per individuare la sede di direzione effettiva dell'entità utente di cripto-attività, può fare affidamento sull’indirizzo della sede principale per determinarne la giurisdizione di residenza ai fini degli obblighi Carf.
5 Garanzia e prestito
La quinta faq chiarisce come qualificare, ai fini della comunicazione, un’operazione in cui le cripto-attività sono trasferite come garanzia o nell’ambito di un prestito.
L’Amministrazione precisa che tali operazioni non devono essere considerate “Operazioni di scambio”, poiché le cripto-attività non sono cedute come corrispettivo per l’acquisto di altre attività o di moneta fiduciaria. Di conseguenza, quando lo spostamento avviene a titolo di prestito o garanzia, oppure quando il prestatore non è in grado di determinarne con certezza la natura, l’operazione deve essere comunicata come “trasferimento”.
6 Classificazine dei trasferimenti
Rimanendo in argomento, il quesito successivo si occupa della classificazione, ai fini della comunicazione, dei trasferimenti di cripto-attività collegati, appunto, a un prestito assistito da garanzia.
Il chiarimento precisa che i trasferimenti relativi all’erogazione e alla restituzione del prestito devono essere comunicati come “Crypto loan”, mentre quelli relativi al deposito e alla restituzione della garanzia devono essere indicati come “Collateral”. Eventuali importi corrisposti in cripto-attività a titolo di remunerazione del prestito devono invece essere comunicati con la tipologia “Other”.
7 Qualifica di soggetto escluso
Il prestatore, specifica la settima faq, può fare affidamento sulle informazioni già disponibili o pubblicamente reperibili, utilizzate anche nell’ambito del Common reporting standard (Crs), per qualificare un’entità come soggetto escluso. Ciò è possibile, però, solo quando i dati consentono di verificare con certezza che l’entità è un’istituzione finanziaria e non un’entità di investimento appartenente a una categoria che non beneficia dell’esclusione.
8 Attività finanziarie emesse in forma digitale o tokenizzate
Il successivo quesito risolto chiede se le attività finanziarie emesse in forma digitale o tokenizzate possano essere considerate cripto-attività ai fini del Carf?
Molto sinteticamente, il chiarimento evidenzia che non tutte le attività digitali o tokenizzate rientrano automaticamente nella definizione di cripto-attività. Secondo l’impostazione dell’Ocse, una cripto-attività deve poter essere detenuta e trasferita in modo decentralizzato, senza l’intervento di intermediari finanziari tradizionali. Di conseguenza, quando un’attività può essere detenuta e trasferita esclusivamente tramite conti presso banche o altri intermediari autorizzati, oppure quando si tratta di quote di un organismo di investimento trasferibili solo attraverso l’entità emittente o un registro da essa controllato, essa non può essere qualificata come cripto-attività ai fini del Carf.
9 Moneta elettronica multivaluta
La nona e ultima faq riguarda il trattamento, ai fini Crs, dei portafogli di moneta elettronica multivaluta che contengono saldi espressi in diverse valute.
L’Agenzia precisa che ciascun saldo rappresenta moneta elettronica riferita a una specifica valuta fiduciaria e soddisfa, quindi, la relativa definizione normativa. Tuttavia, ai fini della comunicazione Crs, l’intero portafoglio multivaluta detenuto dallo stesso titolare deve essere considerato come un unico conto di deposito. Di conseguenza, il saldo complessivo e gli eventuali interessi maturati devono essere comunicati in modo unitario, applicando le ordinarie regole del Common reporting standard di aggregazione e conversione valutaria.
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