Nuova chance di estromissione agevolata per i fabbricati delle ditte individuali
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/12/2019
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/12/2019
Riapertura dei termini per l’estromissione del fabbricato strumentale per l’imprenditore individuale.
Lo prevede l’articolo 87-bis del Ddl di bilancio proposto dalla Commissione bilancio del Senato , che richiama la disposizione originaria ex articolo 1, c. 121, della legge 208/2015.
Il beneficio è riservato agli imprenditori individuali che possiedono nella sfera della impresa degli immobili strumentali e quindi accatastati nelle categorie catastali A10, B, C, D ed E. Possono essere sia immobili strumentali per destinazione che per natura.
L'estromissione sconta l’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza fra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale, determinato con i criteri catastali.
L’operazione deve avvenire entro il 31 maggio 2020;
Ai fini IVA se il fabbricato è stato acquisito in regime di Iva l’estromissione rientra nel campo di applicazione dell’imposta, ma può essere esente se non costruito da meno di 5 anni ai sensi dell’articolo 10, punto 8 ter, del decreto Iva.
In questo caso deve essere emessa la autofattura in forma elettronica entro il predetto termine.
Se l’immobile è entrato nella sfera dell’impresa fuori campo Iva l’estromissione risulterà da una annotazione nei registri contabili.
Verificare inoltre l'eventuale rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’articolo 19-bis 2, comma 3, del Dpr 633/1972.
Se dal 2011 è stata detratta l'IVA su spese di costruzione o incrementative, deve essere versato, entro il 16 marzo 2021, un decimo dell'IVA detratta moltiplicato per il numero degli anni mancanti al compimento di 10.
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